COMMENTO ALLA SENTENZA
CASS. CIV. SEZIONE III, 22 LUGLIO 2026, N. 23891.
Avv. Francesca Pescatori Avv. Paolo Mastrandrea

  1. Premessa
    Con la sentenza in commento la Terza Sezione della Corte di Cassazione costruisce un’interpretazione dell’art. 1284, comma 4, c.c. che, più che frutto di una lettura equilibrata del dato normativo e del sistema, appare come un’operazione di “forzatura” del testo per estenderne l’ambito applicativo ben oltre quanto la disposizione consente di ricavare secondo i canoni dell’interpretazione letterale e sistematica.
    Fin dall’inizio, la Corte “ripulisce” il campo da ogni profilo processuale (tempestività della domanda di interessi, eventuale reformatio in peius, ecc.), così da concentrare il discorso sul solo tema dell’interpretazione dell’art. 1284, comma 4.
    Questa scelta, pur formalmente corretta, ha l’effetto di sottrarre al controllo di legittimità il modo concreto in cui la norma è stata azionata nel caso specifico, e di trasformare il giudizio in una sorta di sede “costituente” per la nuova lettura estensiva.
    La Corte riconosce l’esistenza di almeno tre orientamenti giurisprudenziali sull’art. 1284, comma 4, c.c., ma liquida i due indirizzi restrittivi come “agevolmente superabili”, senza attivare il meccanismo delle Sezioni Unite, pur a fronte di un contrasto non episodico e di un impatto sistemico evidente.
    Il cuore della scelta interpretativa sta nel trattamento riservato alla clausola “se le parti non ne hanno determinato la misura”.
    Secondo l’interpretazione che un civilista mediamente avvertito darebbe del testo della norma, questa formula presuppone l’esistenza di “parti” legate da un rapporto negoziale e che tali parti possano aver “determinato la misura” degli interessi.
    Inoltre, configura il tasso legale (e, a maggior ragione, il tasso legale maggiorato) come disciplina suppletiva, destinata a operare in difetto di pattuizione.
    Questi elementi testuali puntano naturalmente verso il terreno delle obbligazioni contrattuali di valuta, dove la dialettica tra patto sugli interessi e tasso legale è fisiologica.
    La Terza Sezione, invece, tratta quella clausola come un mero presupposto dell’eccezione (il mantenimento del tasso convenzionale) e non come condizione di operatività della regola, e da qui ricava che l’art. 1284, comma 4, c.c. si applicherebbe a “qualsiasi domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione”.
    La costruzione logica proposta dalla Corte è la seguente:
  • regola: dalla domanda decorrono interessi al tasso legale maggiorato;
  • eccezione: se le parti hanno pattuito un tasso diverso, continua ad applicarsi il tasso convenzionale;
  • conseguenza: il riferimento al patto di interessi non limita l’ambito oggettivo della regola.
    Questa impostazione è criticabile per almeno due motivi:
  1. Svuotamento del dato letterale.
    La Corte prescinde quasi totalmente dalla struttura sintattica della disposizione, che è costruita proprio attorno alla condizione “se le parti non ne hanno determinato la misura”.
    Invece di chiedersi “in quali rapporti giuridici ha senso parlare di parti che determinano la misura degli interessi?”, la sentenza assume che tale condizione sia neutra rispetto alla fonte dell’obbligazione, riducendola a un inciso quasi ornamentale.
  2. Estensione irragionevole a rapporti non puramente “negoziali”.
    La possibilità che, in concreto, anche su obbligazioni non contrattuali le parti possano pattuire un tasso di interessi non trasforma tali obbligazioni in terreno tipico della disciplina suppletiva dell’art. 1284, comma 4, c.c.
    Il fatto che si possano “aggiungere” patti di interessi a rapporti di fonte legale non significa che il legislatore abbia pensato quella norma per regolare, in via generale, qualsiasi credito risarcitorio, restitutorio o da arricchimento.
    La Corte, in sostanza, utilizza la mera possibilità astratta di un patto su interessi anche in rapporti non contrattuali per neutralizzare il chiaro aggancio testuale al contesto negoziale.
  1. La critica “ideologica” alla distinzione obbligazioni di valuta / di valore senza vera alternativa sistematica
    La Terza Sezione dedica ampio spazio a mettere in discussione la distinzione tra obbligazioni di valuta e di valore, definendola concettualmente datata, legata a un mondo monetario superato e produttiva di “bizantinismi” applicativi.
    Questa critica, però non offre una ricostruzione alternativa realmente operativa del sistema delle obbligazioni pecuniarie né tiene conto che l’intero impianto della responsabilità civile (in particolare la differenza tra debito di valore e debito di valuta) è stato costruito – anche a livello di giurisprudenza di legittimità – proprio su quella distinzione, ma viene utilizzata come leva per abbattere ogni barriera all’applicazione indiscriminata dell’art. 1284, comma 4, c.c. anche ai crediti risarcitori.
    In luogo di un ripensamento organico della categoria, la Corte si limita a delegittimare la distinzione per giustificare l’estensione di una norma che, testualmente, nasce in tutt’altro contesto.
    La sentenza osserva che, in fatto, non vi sarebbe differenza tra chi attende il pagamento di un prezzo e chi attende il pagamento di un risarcimento: in entrambi i casi, gli interessi servirebbero a compensare la mancata disponibilità del denaro.
    Da questa constatazione fattuale, la Corte deduce che la funzione degli interessi è unitaria (compensativa/corrispettiva) e non vi è ragione per negare al legislatore il potere di fissare un tasso forfettario anche per i crediti risarcitori. Per questa ragione, dunque, l’art. 1284, comma 4, c.c. può e deve applicarsi anche alle obbligazioni risarcitorie.
    Il problema è che il passaggio dal piano descrittivo (funzione economica simile) al piano normativo (estensione di una disciplina suppletiva concepita per i rapporti di valuta) avviene senza un vero confronto con la struttura del debito di valore (che nasce come obbligo di reintegrazione patrimoniale, non come obbligo originario di pagamento di somma di denaro) e con il ruolo tradizionale del giudice nella liquidazione equitativa del danno (artt. 1223, 1226, 2056 c.c.), che viene di fatto compresso da un automatismo di tasso maggiorato imposto ope legis.
    La sentenza presenta questa compressione come una semplice “armonizzazione” con l’art. 1224 c.c., ma in realtà opera una significativa riscrittura del modo di intendere gli interessi compensativi sulle somme risarcitorie, senza dichiarare apertamente la portata innovativa della scelta.
  2. Il rapporto con gli artt. 1223 e 1226 c.c.: riduzione del ruolo del giudice
    La Corte minimizza l’obiezione secondo cui l’art. 1284, comma 4, c.c. inciderebbe sulla liquidazione del danno, affermando che la norma si limiterebbe a fissare il saggio degli interessi legali, lasciando intatti gli artt. 1223 e 1226 c.c.
    Questa ricostruzione è poco persuasiva. Nella prassi, per le obbligazioni risarcitorie, il profilo degli interessi compensativi è sempre stato parte integrante della valutazione complessiva del danno (anche in termini equitativi) e l’introduzione di un tasso legale maggiorato, automatico dalla domanda in poi, restringe inevitabilmente lo spazio di modulazione equitativa del giudice, imponendo una “forfetizzazione” legale del danno da ritardo nella fase processuale.
    La sentenza non affronta fino in fondo questa conseguenza: presenta il nuovo regime come un semplice innesto tecnico, quando in realtà modifica in profondità il bilanciamento tra discrezionalità giudiziale nella quantificazione del danno e automatismi legali nella determinazione degli accessori del credito.
  3. L’affermazione del principio di diritto
    Il principio di diritto affermato, secondo il quale “L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio”, cristallizza una regola di portata massima, che travalica nettamente il perimetro che, sul piano testuale e sistematico, si sarebbe potuto ragionevolmente attribuire alla norma.
    La “nuova regola applicabile” è, in sostanza: ogni qual volta un soggetto proponga una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, dalla data della domanda maturano interessi al tasso legale maggiorato, salvo diverso patto e ciò vale per crediti contrattuali, risarcitori, restitutori, da arricchimento, ecc.
    Questa estensione indiscriminata genera diverse criticità pratiche:
  1. Sproporzione in settori particolari
    In ambiti come la responsabilità sanitaria, i sinistri stradali di grave entità, le azioni di massa contro la P.A. o i grandi operatori, l’applicazione automatica del tasso maggiorato dalla domanda può determinare oneri finanziari molto elevati, che incidono sulla sostenibilità complessiva del sistema (premi assicurativi, bilanci pubblici, ecc.);
  2. Incentivo alla litigiosità “difensiva”
    Se dalla sola proposizione della domanda deriva l’applicazione del tasso maggiorato, si crea un incentivo a introdurre tempestivamente il giudizio anche in situazioni in cui una trattativa stragiudiziale più lunga potrebbe portare a soluzioni meno costose per il sistema;
  3. Disequilibri nelle transazioni con Enti Pubblici.
    La prospettiva dell’applicazione automatica del tasso maggiorato dalla domanda attribuisce alla parte che richiede il risarcimento un ingiusto “vantaggio competitivo”
  4. Compressione del ruolo equitativo del giudice
    L’adozione di un tasso legale maggiorato uniforme, calato su qualsiasi tipo di credito, riduce la possibilità di adeguare la misura degli interessi alla concreta natura del rapporto, alla durata del contenzioso, alla condotta del debitore e del creditore.
    La sentenza non affronta criticamente questi profili di politica del diritto, limitandosi a valorizzare la funzione “deterrente” degli interessi, quasi che l’unico obiettivo fosse punire il debitore che resiste in giudizio, senza interrogarsi sui costi complessivi di un simile approccio.
  1. La scelta di non rimettere la questione alle Sezioni Unite
    Pur riconoscendo l’esistenza di tre orientamenti differenti, la Terza Sezione esclude la rimessione alle Sezioni Unite, ritenendo di poter “superare agevolmente” i precedenti contrari.
    Questa scelta è criticabile tanto sul piano istituzionale, perché una svolta di tale ampiezza sul regime degli interessi in tutte le obbligazioni pecuniarie avrebbe richiesto una legittimazione rafforzata quanto sul piano pratico, perché lascia aperta la possibilità che altre Sezioni non si allineino immediatamente, prolungando nel tempo l’incertezza.
    La motivazione, nel liquidare gli orientamenti restrittivi come deboli, non si confronta approfonditamente con le ragioni che li avevano ispirati (testo della norma, struttura del debito di valore, ruolo del giudice nella liquidazione equitativa, ecc.), e questo rende meno convincente la pretesa di chiudere il dibattito senza passare per le Sezioni Unite.
    Il risultato complessivo è che una Sezione semplice svuota di significato la clausola testuale che collega l’art. 1284, comma 4, c.c. alla pattuizione sugli interessi; relativizza la distinzione tra debiti di valuta e di valore senza proporre un assetto alternativo compiuto; riduce lo spazio degli artt. 1223 e 1226 c.c. nella determinazione del danno da ritardo; impone un automatismo di tasso maggiorato per qualsiasi domanda di condanna pecuniaria.
    Tutto ciò avviene senza la consapevolezza esplicita di stare operando una “nuova regola applicabile” che sostituisce, di fatto, quella seguita da una parte rilevante della precedente giurisprudenza, e senza il vaglio delle Sezioni Unite.
  2. Conclusioni
    La sentenza n. 23981/2026 della Terza Sezione della Corte di Cassazione perviene a un principio di diritto estremamente ampio, che trasforma l’art. 1284, comma 4, c.c. in una sorta di clausola generale sugli interessi maggiorati per tutte le domande di condanna pecuniaria.
    Questa operazione appare in tensione con il dato letterale della norma, che resta ancorato alla logica dei rapporti negoziali e della disciplina suppletiva in mancanza di patto sugli interessi. Inoltre, indebolisce senza adeguata elaborazione la distinzione tra obbligazioni di valuta e di valore, cardine di interi settori del diritto civile e comprime il ruolo equitativo del giudice nella liquidazione del danno da ritardo, sostituendolo con un automatismo di tasso maggiorato dalla domanda. E ciò senza trascurare che il principio di diritto viene adottato in sede di Sezione semplice, nonostante un contrasto pregresso significativo e l’elevato impatto sistemico ed economico della soluzione.
    In prospettiva, non è escluso che proprio la radicalità di questa lettura – e le criticità qui evidenziate – renda necessaria, prima o poi, un’ulteriore verifica a Sezioni Unite, per stabilire se l’art. 1284, comma 4, c.c. debba davvero essere trasformato nella norma “onnicomprensiva” che la Terza Sezione ha voluto ricavarne, o se non sia preferibile recuperare un’interpretazione più aderente al testo, più rispettosa delle categorie tradizionali e più equilibrata nelle conseguenze pratiche. Ad esempio, la locuzione se le parti non ne hanno determinato la misura non può che riferirsi ad un momento nello svolgimento delle trattative contrattuali tra le parti in cui, espressamente, venga prevista, insieme alla misura degli interessi, la stessa esistenza di una obbligazione economica. Applicando il principio di sostituzione automatica al caso di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la struttura e/o il sanitario a cui il paziente si rivolge, per evitare l’applicazione dell’art 1284 c.c. c. 4, dovrebbero al momento della accettazione del paziente avere cura di fargli sottoscrivere una clausola di determinazione degli interessi nella eventuale ipotesi di obbligazione risarcitoria per malpractice medica. Si potrebbe sostenere che tutti gli sforzi della riforma Gelli Bianco di liberare il diritto costituzionale alla salute dalle “barriere” della medicina difensiva vengano cancellati con un colpo di spugna.