(Avv. Francesca Pescatori- Foro di Civitavecchia)
Il danno da vacanza rovinata in relazione ai pacchetti turistici che includono il trasporto aereo, con particolare attenzione alle ipotesi di cancellazione o forte ritardo dei voli, quando l’evento sia ricondotto a carenze di carburante connesse a crisi geopolitiche o a difficoltà di approvvigionamento.
1. Premessa.
Il periodo più tipico delle vacanze dell’utenza italiana si avvicina in un contesto internazionale di gravi crisi geopolitiche e difficoltà di approvvigionamento di carburanti che ha già portato diverse compagnie aeree a “tagliare” i voli dagli scali più piccoli al fine di ottenere un certo risparmio.
Il presente lavoro si propone di compiere una disamina della normativa nazionale ed internazionale a tutela dei viaggiatori.
A tal fine sul piano interno, il riferimento è l’art. 46 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo), che riconosce al viaggiatore, in caso di inadempimento di non scarsa importanza del contratto di pacchetto turistico, il diritto al risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e alla irripetibilità dell’occasione perduta, quale ipotesi tipica di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
Sul piano sovranazionale, rilevano il Regolamento (CE) n. 261/2004, che disciplina la compensazione e l’assistenza ai passeggeri aerei in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo, e la Convenzione di Montreal del 1999, che regola la responsabilità del vettore aereo internazionale per danni da ritardo nel trasporto di persone, bagagli o merci.
In particolare verranno trattate le seguenti cinque questioni:
a) la nozione, natura e presupposti del danno da vacanza rovinata ex art. 46 d.lgs. 79/2011;
b) l’imputazione della responsabilità all’organizzatore del pacchetto e al vettore aereo in caso di cancellazione o ritardo del volo;
c) l’incidenza delle “circostanze eccezionali” del Reg. 261/2004 sulla compensazione UE e sul margine di responsabilità ulteriore;
d) la cumulabilità tra compensazione forfettaria UE, eventuale responsabilità ex Convenzione di Montreal e risarcimento del danno da vacanza rovinata;
e) la specificità della cancellazione per mancanza di carburante, rispetto ai casi tipici di vacanza rovinata (overbooking, difetti dell’alloggio, smarrimento bagagli, ecc.).
2. Nozione, natura e presupposti del danno da vacanza rovinata
L’art. 46 d.lgs. 79/2011 prevede che, in caso di inadempimento di non scarsa importanza delle prestazioni contrattuali del pacchetto turistico, il viaggiatore ha diritto, oltre e indipendentemente dalla risoluzione, al risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e alla irripetibilità dell’occasione perduta.
La dottrina e la giurisprudenza, anche sulla base della sentenza della Corte di Giustizia 12 marzo 2002, C‑168/00, Leitner c. TUI Deutschland, inquadrano questo pregiudizio come danno non patrimoniale tipico ai sensi dell’art. 2059 c.c., in quanto espressamente previsto da una disposizione di attuazione della direttiva 90/314/CEE e, oggi, della direttiva (UE) 2015/2302.
Ad ogni modo, il danno da vacanza rovinata consiste nella lesione dell’interesse del turista a godere pienamente del viaggio come occasione di piacere, svago o riposo, senza essere costretto a sopportare il disagio psicofisico derivante dalla mancata realizzazione, totale o parziale, del programma previsto.
L’art. 46 d.lgs. 79/2011 si applica al ricorrere, anzitutto, di un contratto avente ad oggetto un “pacchetto turistico”, cioè una combinazione prefissata di almeno due elementi tra trasporto, alloggio e altri servizi turistici, con durata superiore a 24 ore o comprendente almeno una notte. Deve ricorrere poi l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto, che sia imputabile all’organizzatore o al venditore e che non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.
Deve sussistere il nesso causale tra detto inadempimento e la mancata realizzazione della finalità turistica o la perdita di un’occasione di relax ed infine la lesione di un interesse di rilievo costituzionale e superamento della soglia minima di tollerabilità del pregiudizio: in altre parole, il danno non può ridursi a meri disagi o fastidi, ma deve presentare gravità e serietà tali da giustificare la tutela ex art. 2059 c.c.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è risarcibile solo se il pregiudizio supera la soglia delle “lesioni minime”, secondo un giudizio di bilanciamento rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Inoltre, il danneggiato deve allegare e provare l’esistenza del danno non patrimoniale, non essendo configurabile nel nostro ordinamento un danno “in re ipsa” in mera conseguenza dell’inadempimento. La prova può essere data attraverso documentazione (reclami, fotografie, certificati medici, ecc.), prove testimoniali ma anche presunzioni semplici, deducendo dal fatto notorio (ad es. natura del viaggio di nozze, durata della vacanza, entità del disservizio) la sussistenza del pregiudizio.
I criteri per la quantificazione del danno sono il tempo di vacanza inutilmente trascorso e l’irripetibilità dell’occasione perduta, che consente di valorizzare il “valore d’uso soggettivo” della prestazione (es. viaggio di nozze, ricorrenze particolari).
3. Responsabilità dell’organizzatore, del venditore e del vettore aereo
Secondo il Codice del turismo di cui D.lgs. 79/2011 l’organizzatore (tour operator) è il soggetto che realizza la combinazione degli elementi del pacchetto e si obbliga in nome proprio, verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici.
Il venditore (agenzia di viaggio) è, invece, il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici già realizzati dall’organizzatore, sempre verso corrispettivo forfetario.
Entrambi sono responsabili, secondo le rispettive obbligazioni, del mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del pacchetto, con obbligo di risarcire il danno, inclusa la componente non patrimoniale da vacanza rovinata, ove ne ricorrano i presupposti.
L’art. 45 cod. tur., in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302, impone all’organizzatore anche un obbligo di assistenza al viaggiatore in difficoltà, distinto dagli obblighi risarcitori. La disciplina prevede, inoltre, l’irrinunciabilità dei diritti riconosciuti al viaggiatore e la nullità delle clausole che limitino in modo diretto o indiretto tali diritti, rafforzando il quadro di tutela del turista-consumatore.
Con particolare riferimento al trasporto aereo internazionale di cose, l’art. 19 della Convenzione di Montreal prevede la responsabilità del vettore per il danno da ritardo, salvo prova di avere adottato tutte le misure ragionevolmente richieste per evitarlo o che era impossibile adottarle. La disciplina del ritardo si basa, quindi, su un modello che, pur avendo profili oggettivi, reintroduce una forma di responsabilità per colpa, in quanto l’esonero dipende dalla prova positiva dell’adozione di tutte le misure necessarie.
In un diverso contesto, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che il vettore che ritarda il volo per motivi tecnici è tenuto a corrispondere l’indennizzo ai passeggeri, salvo che dimostri l’esistenza di una circostanza eccezionale, precisando che i problemi tecnici inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore non rientrano tra tali circostanze.
Questa impostazione è rilevante anche per valutare se la mancanza di carburante possa essere qualificata come circostanza eccezionale o come rischio organizzativo imputabile al vettore.
4. L’orientamento giurisprudenziale su danno da vacanza rovinata.
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che il danno non patrimoniale da vacanza rovinata costituisce uno dei casi tipici di danno risarcibile ex art. 2059 c.c., richiedendo però la verifica della gravità della lesione, la serietà del pregiudizio e il superamento della soglia di tollerabilità delle lesioni minime. Spetta al giudice di merito valutare, secondo buona fede e correttezza, se il pregiudizio supera la soglia minimai.
La giurisprudenza di meritoii ha declinato tali principi in casi concreti, ad esempio, riconoscendo il danno da vacanza rovinata in ipotesi di smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, con particolare gravità ove si tratti di viaggio di nozze, valorizzando l’irripetibilità dell’occasione ovvero escludendo la risarcibilità quando la domanda si limita a una generica doglianza per mancato godimento della vacanza, senza specifica allegazione di un interesse costituzionalmente rilevante e della gravità del pregiudizio.
5. Coordinamento tra Reg. 261/2004, Convenzione di Montreal e Codice del turismo
Il Reg. (CE) n. 261/2004 prevede una compensazione pecuniaria forfettaria in favore dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato, oltre che obblighi di assistenza e protezione.
La compensazione ha natura standardizzata e prescinde dalla prova del danno effettivamente subito, configurandosi come strumento di tutela uniforme e semplificata per il passeggero aereo, distinto dal risarcimento integrale del danno secondo le regole interne o della Convenzione di Montreal.
La Corte di giustizia ha chiarito che il vettore non può invocare problemi tecnici ordinari per sottrarsi alla compensazione, mentre può andare esente da tale obbligo solo in presenza di circostanze eccezionali, da provare rigorosamenteiii.
L’art. 19 della Convenzione di Montreal stabilisce che il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto di passeggeri, bagagli o merci, salvo prova di aver adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitarlo o che era impossibile adottarle. Questa disciplina, di natura pattizia internazionale, si applica ai trasporti aerei internazionali e prevede limiti massimi di responsabilità, connotando la responsabilità del vettore come tendenzialmente oggettiva, temperata dalla prova liberatoria. È compatibile con l’azione di classe e con la responsabilità del produttore nei casi in cui il vettore, indennizzata la compensazione o il danno al passeggero, agisca in regresso verso il produttore del componente difettoso che abbia determinato il ritardo.
La responsabilità dell’organizzatore del pacchetto turistico è di natura contrattuale: in caso di inadempimento non di scarsa importanza, il viaggiatore può chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale da vacanza rovinata.
Il danno non patrimoniale è tipico ex art. 2059 c.c., ma è soggetto ai criteri di gravità e serietà elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che esclude la risarcibilità dei pregiudizi futili o bagatellari. Sul piano della misura del risarcimento, l’art. 1225 c.c. limita il danno risarcibile ai soli danni prevedibili al momento in cui l’obbligazione diviene esigibile, salvo dolo o colpa grave del debitore, con onere probatorio in capo al creditore.
Alla luce delle fonti esaminate è possibile ricavare alcuni margini di cumulabilità dei diversi rimedi.
La compensazione forfettaria UE ex Reg. 261/2004 ha natura autonoma e non esclude, di per sé, il diritto del passeggero a ottenere il risarcimento del danno ulteriore (patrimoniale o non patrimoniale) secondo il diritto nazionale o la Convenzione di Montreal.
La responsabilità ex Convenzione di Montreal copre il danno da ritardo (principalmente patrimoniale, ma potenzialmente anche non patrimoniale se provato), entro i limiti convenzionali e con prova del nesso causale e del quantum.
La responsabilità dell’organizzatore ai sensi del Codice del turismo comprende sia il danno patrimoniale sia il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, purché l’inadempimento sia di non scarsa importanza e il pregiudizio superi la soglia minima di gravità.
Per evitare duplicazioni di ristoro, la giurisprudenza in materia di danno non patrimoniale ha elaborato il principio di “unicità del pregiudizio” e di divieto di duplicazioni risarcitorie, imponendo al giudice di considerare unitariamente tutte le componenti del danno non patrimoniale, pur potendo valorizzare in concreto specifici profili (es. irripetibilità del viaggio di nozze) nella quantificazione complessivaiv.
Applicando questi principi al coordinamento tra le tre fonti all’esame si ricava che la compensazione UE può essere cumulata con il risarcimento del danno da vacanza rovinata, ma quest’ultimo deve riguardare pregiudizi ulteriori e diversi rispetto a quelli che la compensazione mira in misura standard a coprire.
Il giudice, nel liquidare il danno da vacanza rovinata, deve tener conto di quanto già percepito a titolo di compensazione UE o indennizzo in base alla Convenzione di Montreal, onde evitare che il medesimo pregiudizio economico o non patrimoniale sia risarcito due volte.
Infine l’art. 1225 c.c. può fungere da criterio di contenimento del quantum, limitando il risarcimento ai danni prevedibili (salvo dolo/colpa grave), mentre l’art. 2059 c.c. e la giurisprudenza sulla gravità del danno selezionano i pregiudizi non patrimoniali effettivamente meritevoli di tutela.
6. Il caso specifico della cancellazione per mancanza di carburante
Alla luce della giurisprudenza europea sui “problemi tecnici”, che esclude dal novero delle circostanze eccezionali i guasti inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore, circa la mancanza di carburante va distinta la carenza dovuta a errori di pianificazione, gestione operativa o scelta di rifornimento del vettore, in cui la causa rientra nel rischio d’impresa e difficilmente può integrare una circostanza eccezionale, dalla indisponibilità generalizzata di carburante dovuta a eventi geopolitici imprevedibili e inevitabili (es. blocchi alle forniture, embargo improvviso, chiusura di oleodotti): in questa ipotesi, la carenza può più facilmente essere ricondotta a circostanza eccezionale, a condizione che il vettore dimostri di aver adottato tutte le misure ragionevoli alternative (rifornimento in altri scali, riprogrammazione tempestiva, ecc.).
Nel primo caso, la compensazione UE ex Reg. 261/2004 dovrebbe restare dovuta; nel secondo, il vettore potrebbe essere esonerato dall’obbligo di compensazione, ma non necessariamente da ogni responsabilità risarcitoria ulteriore, specie se non ha adempiuto ai propri obblighi di assistenza e informazione.
Anche quando la cancellazione del volo sia legata a un evento qualificabile come circostanza eccezionale ai fini del Reg. 261/2004, l’organizzatore del pacchetto turistico rimane obbligato a predisporre soluzioni alternative senza oneri per il consumatore, a rimborsarlo delle differenze tra la prestazione prevista e quella effettuata e a risarcire il danno, se l’inadempimento non è di scarsa importanza.
La causa eccezionale che incide sul vettore non esonera automaticamente l’organizzatore dal dovere di riorganizzare il viaggio o, in alternativa, di proporre soluzioni equivalenti o il rimborso, restando, in difetto, configurabile un inadempimento contrattuale idoneo a fondare il danno da vacanza rovinata.
La valutazione della gravità del pregiudizio dovrà considerare la durata complessiva della vacanza, il tempo effettivamente perso per effetto della cancellazione/ritardo, la possibilità o meno di recuperare parte del soggiorno e la natura dell’occasione (viaggio ordinario vs viaggio di nozze o evento irripetibile).
In un contesto di crisi geopolitica o di tensioni sulle forniture energetiche, la prevedibilità del rischio di cancellazioni per mancanza di carburante potrebbe essere maggiore rispetto a situazioni ordinarie, incidendo sulla valutazione ex art. 1225 c.c. del danno risarcibile in capo all’organizzatore o al vettore (se agisce come contraente diretto del passeggero).
L’art. 1225 c.c. richiede di valutare la prevedibilità del danno con riferimento al momento in cui la prestazione diventa esigibile, tenendo conto delle circostanze conoscibili con diligenza media; in presenza di segnali di instabilità delle forniture, potrebbe quindi ritenersi prevedibile un certo rischio di cancellazione, con conseguente estensione del danno risarcibile.
In caso di dolo o colpa grave (ad esempio, se il vettore o l’organizzatore hanno ignorato consapevolmente segnali chiari di criticità), la limitazione ai soli danni prevedibili verrebbe meno, con ampliamento della sfera del risarcibile, purché sempre nel rispetto del principio di causalità adeguata e della gravità del pregiudizio non patrimoniale.
7. Tabella riepilogativa dei punti chiave
| Profilo | Contenuto essenziale | Fonti principali |
| Nozione di danno da vacanza rovinata | Danno non patrimoniale correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione, in caso di inadempimento non lieve del pacchetto turistico | Art. 46 d.lgs. 79/2011; art. 2059 c.c.; dottrina e giurisprudenza su danno non patrimoniale |
| Presupposti applicativi | Pacchetto turistico; inadempimento non di scarsa importanza; nesso causale; gravità e serietà del pregiudizio; onere di prova del danneggiato | Cod. tur.; art. 1455 c.c.; art. 2059 c.c.; orientamenti Cassazione |
| Soggetti responsabili | Organizzatore e venditore per le obbligazioni del pacchetto; vettore aereo per ritardo/cancellazione; possibili concorsi di responsabilità | Cod. tur.; Convenzione di Montreal; principi sulla responsabilità del vettore |
| Ritardo nel trasporto aereo | Vettore responsabile del danno da ritardo salvo prova di aver adottato tutte le misure ragionevoli o impossibilità di adottarle | Art. 19 Conv. Montreal |
| Compensazione UE | Indennizzo forfettario autonomo, non subordinato alla prova del danno, escluso solo in presenza di circostanze eccezionali provate dal vettore | Reg. 261/2004; giurisprudenza CGUE su problemi tecnici |
| Danno da vacanza rovinata e trasporto aereo | Riconoscibile anche in ipotesi di smarrimento bagagli o disservizi connessi al trasporto, specie in viaggi “irripetibili” come il viaggio di nozze | Giurisprudenza di merito; dottrina sul valore d’uso soggettivo |
| Cumulabilità dei rimedi | Possibile cumulo tra compensazione UE, indennizzo ex Montreal e risarcimento del danno da vacanza rovinata, purché si evitino duplicazioni del medesimo pregiudizio | Principi su unicità del danno non patrimoniale, art. 2059 c.c., art. 1225 c.c. |
| Mancanza di carburante | Può essere circostanza eccezionale solo se dovuta a fattori esterni imprevedibili e inevitabili; altrimenti rientra nel rischio d’impresa del vettore; non esclude automaticamente il danno da vacanza rovinata verso l’organizzatore | Principi su circostanze eccezionali e responsabilità del vettore; obblighi dell’organizzatore |
8. Conclusione: applicazione al caso e margini di cumulabilità dei rimedi.
Applicando i principi ricostruiti al tema della cancellazione dei voli per mancanza di carburante, si può affermare in primo luogo, che la qualificazione della mancanza di carburante come circostanza eccezionale rileva principalmente sul piano della compensazione forfettaria UE: ove la carenza sia imputabile a scelte organizzative o gestionali del vettore, la compensazione resta dovuta; ove, invece, derivi da eventi esterni imprevedibili e inevitabili, il vettore potrà chiedere di esserne esonerato, ma dovrà fornire prova rigorosa delle misure adottate per evitarne gli effetti.
In secondo luogo, indipendentemente dall’obbligo di compensazione UE, l’organizzatore del pacchetto rimane tenuto a garantire l’esecuzione del viaggio o a predisporre soluzioni alternative adeguate, restando esposto a responsabilità contrattuale per danno da vacanza rovinata ove l’inadempimento non sia di scarsa importanza e abbia inciso in modo grave sulla finalità turistica del viaggio.
In terzo luogo, la cumulabilità tra indennizzo UE, eventuale responsabilità ai sensi della Convenzione di Montreal e risarcimento del danno da vacanza rovinata è ammissibile entro i limiti imposti dal divieto di duplicazione del ristoro: la compensazione forfettaria copre un nucleo standard di pregiudizio, mentre il danno da vacanza rovinata riguarda la specifica lesione dell’interesse alla vacanza e deve essere provato e quantificato caso per caso, tenendo conto di quanto già percepito dal passeggero a qualunque titolo.
Infine, si osserva come l’analisi delle ipotesi di mancanza di carburante costituisce un banco di prova della tenuta dei tradizionali schemi di “circostanza eccezionale” e di “caso fortuito/forza maggiore”.
Anche in scenari di crisi energetica o geopolitica (es. guerra che incide sulle rotte o sulle forniture di carburante, sanzioni internazionali, chiusure improvvise di raffinerie), la combinazione tra Reg. 261/2004, Convenzione di Montreal e Codice del turismo lascia comunque spazi significativi alla tutela risarcitoria del viaggiatore per il pregiudizio non patrimoniale da vacanza rovinata, purché ne siano rigorosamente allegati e provati i presupposti.
Il vettore e l’organizzatore tenderanno a sostenere che la mancanza di carburante costituisce un evento esterno, imprevedibile e inevitabile.
Tuttavia, la logica delle esimenti nel Codice del turismo è restrittiva: la responsabilità dell’organizzatore è di tipo contrattuale e di risultato, e si fonda sul “rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi per l’adempimento dell’obbligazione”; il ricorso a prestatori esterni (vettori aerei, albergatori, ecc.) non sposta sul viaggiatore il rischio imprenditoriale connesso a tali scelte, salvo ipotesi di caso fortuito/forza maggiore in senso proprio.
Le uniche esimenti sono strettamente tipizzate: fatto del turista, fatto di terzo imprevedibile e inevitabile, caso fortuito/forza maggiore.
In chiave sistematica, la crisi energetica generale o geopolitica può integrare una “circostanza eccezionale” ai fini del Reg. 261/2004, escludendo la compensazione standard, ma non necessariamente esclude la responsabilità contrattuale dell’organizzatore, se il rischio di approvvigionamento carburante era gestibile con misure organizzative adeguate (diversificazione dei fornitori, scali alternativi, rimodulazione del viaggio).
La stessa logica si ritrova nel Codice del turismo, dove, a fronte di difetti di conformità non di scarsa importanza, il viaggiatore può ottenere una riduzione del prezzo, risolvere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni, inclusi quelli non patrimoniali da vacanza rovinata.
Per poter beneficiare dell’esonoro da responsabilità, il vettore dovrà dimostrare non solo che la crisi energetica esisteva, ma che non era ragionevolmente prevedibile al momento della programmazione del volo e che non poteva essere fronteggiata con misure organizzative ragionevoli.
Parimenti, l’organizzatore, dovrà provare che l’inadempimento del pacchetto (mancato inizio del viaggio, riduzione significativa della durata, ecc.) dipende esclusivamente da un fatto di terzo imprevedibile e inevitabile o da forza maggiore, non rientrante nel rischio d’impresa tipico della propria attività.
Le categorie di circostanza eccezionale e di caso fortuito/forza maggiore non vengono svuotate, ma risultano sottoposte a un vaglio particolarmente rigoros.
In linea con la natura di responsabilità oggettiva dell’organizzatore e con l’impostazione protettiva del Codice del turismo, l’esonero è confinato a ipotesi di eventi esterni, imprevedibili e inevitabili, che non rientrano nel rischio tipico dell’attività del vettore/organizzatore
Bibliografia
[1] Codice della Responsabilità Civile diretto da Fabrizio Di Marzio — Decreto legislativo – 23/05/2011 – n. 79 – art. 47 – (Efficacia e portata della protezione in caso d’insolvenza o fallimento)
[2] Codice dei Contratti diretto da Fabrizio Di Marzio — Decreto legislativo – 23/05/2011 – n. 79 – art. 46 – (Risarcimento del danno da vacanza rovinata)
[3] Memento Responsabilità civile — Altri tipi di danno / Danno da vacanza rovinata / Inadempimento
[4] Memento Contratti — CONTRATTI / Trasporto di cose / Trasporto aereo / Trasporto aereo internazionale / Perdita, avarie o ritardo della merce / Ritardo
[5] Codice Civile Commentato diretto da Fabrizio Di Marzio — Codice Civile – art. 1225 – Prevedibilità del danno.
i Ex plurimis Cass. civ. n. 17724 del 06/07/2018
ii Trib. Civitavecchia 28 gennaio 2021 n. 109; Trib. Reggio Emilia 23 febbraio 2013 n. 279
iii Il giudice comunitario ha ritenuto che Il vettore che ritarda il volo per motivi tecnici è tenuto a corrispondere un indennizzo ai passeggeri danneggiati se non dimostra che si sia verificata una circostanza eccezionale e imprevedibile. Tra le circostanze eccezionali non possono essere incluse le situazioni legate a un problema tecnico inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo. Il vettore deve corrispondere l’indennizzo al passeggero e può poi agire in via di regresso nei confronti del fabbricante del prodotto difettoso (CGUE, n. 257/2015).
ivCass. S.U., n. 26972/2008 le quali hanno precisato che le espressioni «danno biologico», «danno morale» e «danno esistenziale» posseggono una valenza soltanto descrittiva, mentre il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, spettando al giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio patito, nell’ottica della riparazione integrale, a prescindere dal nome attribuitogli, attraverso l’individuazione delle ripercussioni negative sul valore-uomo effettivamente verificatisi
