La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal D.P.R. n. 12/2025, quale parametro preferenziale della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute

Avv. Francesca Pescatori Avv. Paolo Mastrandrea

1. Premessa

Nel precedente articolo[1] dedicato alle prime incertezze applicative della Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (T.U.N.) [2]e al rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano con l’ordinanza n. 4915/2025 del 18 luglio 2025 ex art. 363 bis c.p.c., si è avuto modo di evidenziare come, nonostante l’art. 5 del D.P.R. n. 12/2025 limitasse espressamente l’applicazione della T.U.N. ai sinistri verificatisi successivamente alla data del 5 marzo 2025, in virtù di diverse pronunce di merito che avevano utilizzato la T.U.N. per fatti anteriori, nella prassi giudiziaria si fosse da subito posta la questione di una possibile applicazione retroattiva, sulla base del principio di equità, escludendo il problema di diritto intertemporale.

Il Tribunale di Milano, in questo contesto di contrasti interpretativi – dovuto essenzialmente al diverso vantaggio economico che le due tabelle offrono a seconda del grado di invalidità – con l’ordinanza di rinvio ex art. 363 bis c.p.c. poneva alla Corte di Cassazione la seguente questione giuridica:

“se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private:

1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”;

2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l’emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;

3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta”.

Il Tribunale motivava il rinvio evidenziando la rilevanza sistematica della questione, l’esistenza di gravi difficoltà interpretative e la necessità di garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, anche per evitare la paralisi delle trattative stragiudiziali e l’aggravio del contenzioso.

Nella motivazione del rinvio il Tribunale di Milano ripercorreva quindi i due principali orientamenti contrapposti:

– il primo, favorevole all’applicazione generale e anche retroattiva della T.U.N., il quale sosteneva che le tabelle normative avessero portata generale, che i valori monetari fossero sostanzialmente equivalenti a quelli milanesi, che non sussistesse un problema di diritto intertemporale (poiché non vi è una nuova legge ma solo l’attuazione di un sistema già previsto) e che l’obiter dictum della Cassazione n. 11319/2025 ne aveva già ammesso un utilizzo indiretto come parametro equitativo;

– il secondo, contrario, il quale affermava che la T.U.N. fosse una disciplina speciale, limitata ai settori in cui opera l’assicurazione obbligatoria (incidenti stradali/nautici e malpractice medica), con una precisa funzione di razionalizzazione dei costi assicurativi, e che la sua efficacia fosse espressamente differita al 5 marzo 2025 per consentire alle compagnie di adeguare polizze e premi. A parere di questo secondo orientamento, un’applicazione estesa o retroattiva avrebbe snaturato tale finalità, anche perché le due tabelle presentano differenze significative non solo nei valori monetari (con la T.U.N. spesso inferiore nella fascia 27-79% di invalidità) ma anche nei criteri di personalizzazione del danno e nella possibilità di superare i valori standard in presenza di circostanze eccezionali (reato doloso, danno biologico terminale), libertà che la T.U.N. sembrerebbe escludere[3].

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, 7 aprile 2026, n. 8630[4], resa a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, rappresenta il primo tentativo del Supremo Collegio di ricomporre il grave dissidio interpretativo appena riportato originato dall’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale.

Il principio di diritto enunciato dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione, che merita di essere integralmente riprodotto, è il seguente:

“la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal D.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella pretoria – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.”

La pronuncia merita un commento critico articolato, perché se da un lato scioglie – almeno sul piano nomofilattico – il nodo dell’ambito applicativo della T.U.N., dall’altro solleva nuove e non meno insidiose questioni, tanto sul versante dogmatico quanto su quello delle ricadute pratiche, molte delle quali erano state da noi anticipate nei precedenti interventi[5]

1. Il percorso argomentativo della sentenza: l’equità come chiave di volta, il “parametro privilegiato” e l’estensione dell’applicabilità della Tun anche ai sinistri non rientranti nella responsabilità stradale e nautica e nella responsabilità sanitaria.

La Cassazione, dopo aver premesso che “la chiave di lettura della questione di diritto sottoposta a questa Corte, da cui trarre le coordinate interpretative per orientarne la soluzione, risiede nella disciplina dettata artt. 1226 e 2056 c.c. (…) e, dunque, nel principio di equità che governa la liquidazione del danno non patrimoniale”, ripercorre le tappe della “supplenza giudiziaria” che, in assenza di una tabella normativa, aveva portato al riconoscimento delle tabelle milanesi quali parametro di conformità della valutazione equitativa.

La Corte chiarisce che “non si intende negare il valore espresso dalla criteriologia offerta dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in assenza di un parametro legale di riferimento, né la loro idoneità a costituire “regole integratrici del concetto di equità, volte a circoscrivere la valutazione discrezionale del giudice entro un ambito di condivisa oggettività” (Cass. n. 1553/2019; Cass. n.26308/2019). Tuttavia, alla luce del mutato strumentario a disposizione del giudice con l’emanazione della Tabella Unica Nazionale, si deve ritenere che anche tale parametro fornisca, almeno tendenzialmente, garanzie analoghe e addirittura almeno più pregnanti per essere state espresse da un atto normativo e, dunque, dalla valutazione del legislatore rispetto a quelle offerte dalle tabelle di elaborazione ‘pretoria’, a prescindere dal formale scarto dell’importo monetario riconoscibile al danneggiato, sulla base dell’una o dell’altra tabella.

In ogni caso, una volta constatato che per i fatti pregressi non esiste una legge e che occorre, quindi, liquidare il danno facendo ricorso all’equità, non potrebbe certo sostenersi che tra due modelli di equità astrattamente utilizzabili, l’uno di fonte normativa e l’altro di fonte pretoria, il secondo sia più equo del primo.

E del resto, l’equità ispirata alla legge sebbene dettata per i fatti successivi alla sua entrata in vigore (ma, si ricorda, senza alcuna correlazione oggettiva dei criteri tabellati a questo dato temporale) quantomeno si presta ad essere tendenzialmente preferita all’equità ispirata alla prassi ‘pretoria’, giacché solo la prima, garantendo generalità ed astrattezza, soddisfa quella parità di trattamento che, come detto, è il primo presupposto dell’equità”.

Secondo la Cassazione il giudizio equitativo del giudice può, pertanto, essere formulato attraverso i nuovi parametri, che devono peraltro considerarsi opzione preferibile per la liquidazione del danno biologico derivante da macrolesioni, posto che la garanzia di parità di trattamento non dipende esclusivamente dal valore economico a valle del pregiudizio risarcibile, ma risiede a monte nei meccanismi di determinazione del predetto importo.

Ritiene dunque la Corte che nei giudizi di primo grado già pendenti la Tabella Unica Nazionale rientri tra gli strumenti a disposizione del giudice per l’esercizio dell’equità per ogni liquidazione effettuata a partire dal 5 marzo 2025, a prescindere dalla data di verificazione del sinistro, atteso che ciò che rileva non è il momento in cui si è consumato l’evento lesivo, bensì quello dell’esercizio del potere valutativo in sede di liquidazione, il quale deve fondarsi sui criteri che, al tempo della decisione, appaiano maggiormente idonei a garantire uniformità ed effettività al ristoro, così richiamando anche i principi già espressi in Cass. Civ., Sez. III, 11 novembre 2019 n. 28994[6] riguardo l’applicabilità immediata, anche ai fatti avvenuti prima della loro entrata in vigore delle norme che richiamino gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno.

In tale prospettiva, i parametri offerti dalla Tabella Unica Nazionale costituiscono un punto di riferimento attuale e significativo, in quanto espressione della criteriologia più aggiornata disponibile, trattandosi di tabelle di più recente emanazione rispetto a quelle di elaborazione pretoria attualmente in uso.

Con riferimento alle cause pendenti in appello, secondo la Cassazione, l’applicazione della T.U.N. può, invece, essere invocata dalla parte o disposta dal giudice se l’appello abbia censurato che l’applicazione della tabella pretoria scelta fosse conforme all’art. 1226 c.c. In tal caso, infatti, l’esservi stata devoluzione del giudizio sulla stessa correttezza della individuazione del criterio equitativo esclude che si sia formato giudicato interno preclusivo.

In eventuali giudizi di cassazione rispetto ai quali sia sopravvenuta la T.U.N., se il ricorso non abbia attinto la scelta della tabella pretoria, ma solo il modo ed il quantum della sua applicazione, non è possibile evocare la T.U.N. come fatto giustificativo di una diversa applicazione dell’art. 1226 c.c. L’invocazione è possibile se si è censurata l’applicazione stessa da parte del giudice di merito di una tabella pretoria.

Analogamente un’impugnazione in cassazione che censuri detta applicazione può essere basata anche sull’invocazione della T.U.N. Naturalmente, dati i limiti del giudizio di cassazione, l’invocazione della T.U.N. è possibile solo se non postula accertamenti di fatto, cioè se si colloca esclusivamente sul piano della quaestio iuris dell’art. 1226 c.c.

Il Supremo Collegio, quindi, opera un deciso scarto rispetto al passato. Mentre le tabelle di matrice pretoria traevano la loro legittimazione dal consenso diffuso e dall’empirismo dei precedenti, la T.U.N., in quanto fonte governativa, assurge a criterio elettivo dell’equità.

Si legge, infatti, nella parte motiva: “si deve ora ritenere – lo si anticipa – che l’intervento della novità normativa del 2025, al di là di quanto il legislatore ha ritenuto di disporre circa l’oggetto della sua diretta efficacia applicativa, assuma, per i giudizi che postulino l’applicazione dell’art. 1226 c.c. a fatti pregressi, il valore di parametro per la concretizzazione della detta norma”.

La conseguenza è una costruzione per la quale la T.U.N., pur non potendo trovare applicazione “diretta” ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025 (perché ciò sarebbe contrastante con l’art. 5 del D.P.R. 12/2025 e con l’art. 1, co. 18, l. 124/2017), viene comunque dotata di una forza espansiva “mediata”: essa non opera iure proprio, ma “quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.”.

In altri termini, la tabella normativa non si applica come legge, ma viene utilizzata dal giudice per riempire di contenuto l’equità.

Non si applica nemmeno in virtù della analogia iuris.

L’assunto centrale è così espresso: “È consentita un’applicazione generalizzata, seppur indiretta, della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), ancorata al principio di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., anche con riferimento a liquidazioni formalmente estranee sotto il profilo temporale al suo ambito di applicazione diretta, non integrando tale applicazione analogia iuris, bensì solo l’applicazione, in sede di esercizio del potere-dovere di cui all’art. 1226 c.c., di un parametro di determinazione del contenuto dell’equità”.

La Cassazione esclude espressamente il ricorso all’analogia iuris, sul presupposto che “l’analogia iuris presuppone una lacuna normativa da colmare (…) presupposto che non ricorre nel caso della liquidazione del danno non patrimoniale, la quale è già compiutamente regolata sul piano dei principi dagli artt. 1226 e 2056 c.c., che attribuiscono al giudice un potere-dovere di valutazione equitativa”.

Proprio nei passaggi sopra riportati risiede la novità rispetto al passato della sentenza n. 8630/2026.

La precedente giurisprudenza della Suprema Corte – a partire da Cass. 12408/2011 – aveva riconosciuto alle Tabelle di Milano la valenza di “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”, ossia uno strumento idoneo a orientare l’equità riducendo il rischio di disparità. Ma da ciò non aveva mai tratto la conseguenza che la Tabella di Milano fosse l’unico parametro utilizzabile, né tantomeno che fosse preferibile in senso gerarchico rispetto ad altri criteri, purché equi. Ciò è tanto vero che il

La sentenza in commento, invece, opera un salto logico di notevole portata: la T.U.N., per il fatto di derivare da un atto normativo, diviene “parametro liquidatorio privilegiato” .

La stessa Corte lo afferma con nettezza:“In definitiva, la parità di trattamento non si misura in base all’ammontare del risarcimento conseguito, bensì in base al meccanismo di liquidazione che ha determinato tale importo. (…) Non è, dunque, possibile ridurre il concetto di parità di trattamento a una mera comparazione tra importi più o meno elevati, non potendo essa risolversi in un mero raffronto di valori monetari; la parità si realizza quando, a prescindere dall’entità concreta del risarcimento, esso venga determinato mediante un procedimento equo e congruo rispetto alla materialità del danno che si intende ristorare”.

E ancora, come già in precedenza riportato, “l’equità ispirata alla legge sebbene dettata per i fatti successivi alla sua entrata in vigore (…) quantomeno si presta ad essere tendenzialmente preferita all’equità ispirata alla prassi ‘pretoria’, giacché solo la prima, garantendo generalità ed astrattezza, soddisfa quella parità di trattamento che, come detto, è il primo presupposto dell’equità”.

Ad ogni modo, la Corte precisa che il giudice non deve comunque abdicare all’obbligo di una motivazione congrua. La correttezza della liquidazione non può, infatti, prescindere dal dare conto degli elementi di fatto disponibili al momento della decisione, che devono essere necessariamente valorizzati ai fini dell’attribuzione di un valore economico al pregiudizio sofferto, in tutti i suoi profili.

In particolare, l’onere motivazionale può considerarsi assolto solo allorquando il giudizio equitativo sia espressione di una valutazione critica delle peculiarità del caso concreto, che, attraverso la motivazione, evidenzi una propria tenuta logico-argomentativa. Quest’ultima, infatti, assume un ruolo centrale in sede di liquidazione, costituendo al contempo il metro del giudizio equitativo e lo strumento di controllo della congruenza logica del ragionamento che ha condotto all’esito liquidatorio.

Inoltre, la motivazione assume un ruolo altrettanto centrale e ancor più pregnante nei casi in cui il giudice decida di discostarsi dai parametri della TUN, eventualmente reputando con adeguata congrua e specifica motivazione che dia conto delle specifiche ragioni del discostamento e della scelta nel caso concreto le tabelle pretorie più idonee ad integrare il paradigma equitativo.

Per tale ragione, la Corte afferma che “lo scostamento dai parametri della T.U.N. è, quindi, consentito in presenza di circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta, debitamente valorizzate da una motivazione puntuale che illustri le ragioni per le quali la forza conformativa dell’equità, che l’anzidetta Tabella è astrattamente in grado di esprimere, non risulti idonea a realizzare l’equità del caso concreto. E la motivazione – ripetesi – dovrà essere molto più accurata e specifica, sì da risultare sostanzialmente limitata a casi del tutto particolari, quando debba giustificare il discostamento dall’ambito oggettivo, cui si riferisce ratione materiae la disciplina della T.U.N.”.

La sentenza n. 8630/2026, dunque, introduce una gerarchia del tutto inedita, assegnando alla T.U.N. – tabella nata per settori specifici e a fini dichiarati di “razionalizzazione dei costi assicurativi” – il ruolo di parametro generale dell’equità.

Ma, con tutta probabilità la vera novità del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. III, 7 aprile 2026, n. 8630, è la dirompente affermazione che “la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) … trova applicazione generalizzata in via indiretta … con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria”.

E ancora, in sede di sintesi conclusiva, la Corte ribadisce che la T.U.N. può essere assunta “quale parametro generale e privilegiato di riferimento nella liquidazione equitativa del danno biologico da lesioni macropermanenti, a prescindere dal contesto ratione temporis o ratione materiae in cui si collochi il relativo fatto generatore”.

Con questa affermazione, la Suprema Corte supera deliberatamente il perimetro oggettivo fissato dal legislatore – e cioè l’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private, cui il D.P.R. n. 12/2025 dà attuazione, e l’art. 7, co. 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Gelli-Bianco) – e proietta la Tabella Unica Nazionale in ambiti fino a oggi rimasti estranei alla tabellazione normativa: infortuni sul lavoro, responsabilità civile extracontrattuale da fatto illecito “comune”, danni da reato, danni da prodotto difettoso, e via enumerando, risolvendo così una delle questioni rimaste aperte dopo l’entrata in vigore della T.U.N.

A fondamento della affermazione la Corte pone sempre il concetto che la T.U.N. non si applicherebbe direttamente bensì in via indiretta, come parametro per “riempire di contenuto” la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.

Fissando tale principio, la sentenza supera l’orientamento secondo il quale la T.U.N. interverrebbe in settori accomunati dall’obbligo assicurativo imposto ex lege ai soggetti responsabili, circostanza che sarebbe preclusiva di un’estensione in via analogica, dovendosene circoscrivere necessariamente l’ambito di applicazione entro il perimetro definito dalla legge sia sul piano oggettivo, sia su quello temporale.

La Corte, si ribadisce, afferma infatti di non voler ricorrere all’analogia iuris, bensì a un’applicazione “mediata” attraverso l’equità e così la disciplina pensata esclusivamente per i settori RC auto-nautica e RC sanitaria viene esportata a ogni fattispecie di danno biologico macropermanente.

La portata pratica di questa estensione si spiega alla luce del meccanismo motivazionale disegnato dalla Corte. Il principio di diritto prevede, infatti, che il giudice possa discostarsi dalla T.U.N. per applicare una tabella pretoria (rectius, le tabelle di Milano) “solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’ambito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.” con la conseguenza che per i sinistri stradali-nautici e sanitari anteriori al 5 marzo 2025, lo scostamento dalla T.U.N. esige una motivazione “rafforzata”, essendo tali fattispecie rientranti in pieno nell’ambito regolato dalla tabella normativa, mentre per i sinistri derivanti da illeciti diversi da quelli previsti dalla T.U.N., il discostamento è ritenuto “tendenzialmente e maggiormente ammissibile”, ma pur sempre subordinato alla dimostrazione di circostanze peculiari che rendano inadeguato il parametro legale.

In sostanza, anche per l’infortunio sul lavoro, per la lesione da reato o per il danno da fatto illecito “comune”, la T.U.N. diviene il punto di partenza della valutazione equitativa e il giudice, con congrua motivazione, deve giustificare perché non intende applicare la T.U.N.

2. Le questioni rimaste irrisolte: barèmes medico-legali, personalizzazione e danno biologico temporaneo.

La sentenza n. 8630/2026, tutta assorbita nella soluzione della questione relativa all’individuazione del parametro liquidatorio, lascia completamente prive di risposta le ulteriori criticità che avevamo segnalato nei precedenti articoli.

Anzitutto, resta intatto il problema della proliferazione dei barèmes medico-legali. La T.U.N. non impone – né avrebbe potuto, allo stato – un unico strumento di valutazione del grado di invalidità permanente. Come già rilevato, la stessa Cassazione (Cass. 11724/2021) aveva sollecitato l’adozione, “quantomeno all’interno del medesimo ufficio giudiziario”, di un medesimo barème scientificamente autorevole. Tale monito è rimasto inascoltato, e la sentenza in commento non vi dedica neppure un cenno. Ne discende che, anche dopo il 5 marzo 2025, e tanto più per i sinistri pregressi, la medesima lesione potrà continuare a essere valutata con percentuali di invalidità differenti a seconda del consulente e del tribunale adìto, vanificando in radice l’obiettivo della parità di trattamento.

In secondo luogo, la sentenza non risolve il nodo della personalizzazione del danno.

La T.U.N., per il tramite dell’art. 138, co. 3, c.a.p., prevede un tetto massimo di aumento del 30%, laddove le tabelle milanesi conoscono percentuali variabili, fino al 49% per invalidità lievi, e comunque ancorate a criteri di progressività. La Cassazione dedica al tema solo un passaggio, riconoscendo che vi sono “differenti limiti agli incrementi riconoscibili a titolo di personalizzazione del danno”, ma si limita ad affermare che tali differenze “vengono a sfumare in ragione del fatto che, a una comparazione complessiva degli esiti liquidatori derivanti dai diversi sistemi tabellari, le differenze risultano sostanzialmente contenute” (ibid.).

La sentenza non chiarisce se il giudice che applichi la T.U.N. in via indiretta, debba ritenere inscindibile dal modello anche il tetto massimo di personalizzazione del 30%, oppure possa superarlo in nome dell’equità, attingendo alle più ampie percentuali delle Tabelle di Milano.

Con riferimento, poi, al danno biologico temporaneo, è la stessa Cassazione, in sentenza, a dare atto di una divergenza non irrilevante, là dove riporta le osservazioni del Consiglio di Stato secondo cui “la regola dell’incremento del danno morale correlato al danno biologico temporaneo in una misura variabile dal 30 al 60 per cento, per quanto non implausibile, non risulta suffragata da una esplicazione della logica seguita e degli elementi di valutazione presi in considerazione”. E nella parte motiva la stessa Corte richiama la circostanza che l’applicazione della T.U.N., rispetto alla tabella milanese, comporta per il danno biologico temporaneo totale “la differenza negativa di euro 59,76 pro die standard e di euro 84,12 pro die con la rispettiva massima personalizzazione”. Ciononostante, la sentenza non offre alcun criterio per orientare il giudice nella scelta tra l’uno e l’altro sistema di calcolo, salvo ribadire l’onere di motivazione rafforzata in caso di scostamento. Il problema, però, non è di motivazione, ma di contenuto: se la T.U.N. viene assunta a parametro, quei valori inferiori diventano la base di partenza, e il giudice dovrà argomentare le “circostanze del tutto peculiari” che potrebbero giustificare l’applicazione del più favorevole regime milanese. Si assiste, così, a un rovesciamento della prospettiva equitativa: non è più il giudice a dover motivare perché liquida una somma inferiore a quella standard, ma perché liquida una somma superiore a quella prevista dal parametro normativo. Il che, per i sinistri pregressi, equivale a un’inammissibile inversione dell’onere probatorio.

3. Il rischio di un nuovo, infinito contenzioso sulle “circostanze del tutto peculiari”.

Il principio di diritto, là dove richiede una “motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’ambito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.”, per discostarsi dai valori tabellari, introduce un parametro di eccezionalità di incertissima delimitazione.

La nozione di “circostanze del tutto peculiari” è per sua natura vaga e si presterà a un contenzioso potenzialmente infinito. Nei fatti, ogni convenuto – e in primis le compagnie assicuratrici – avrà interesse a invocare l’applicazione della T.U.N. (che, per le percentuali di invalidità tra il 36% e l’82%, produce importi inferiori a quelli milanesi), mentre ogni danneggiato tenterà di dimostrare la sussistenza di quelle “peculiarità” che giustificano il ricorso alle più favorevoli tabelle di Milano.

Il concetto di “circostanza del tutto peculiare” sarà rimesso alla sensibilità del singolo magistrato, con inevitabile riproduzione delle disparità di trattamento che la T.U.N. doveva scongiurare. Ancora una volta, l’uniformità sarà affidata a una casistica giurisprudenziale che impiegherà anni a consolidarsi, se mai vi riuscirà.

La stessa sentenza, del resto, sembra avvertire il rischio nel momento in cui, ripercorrendo le ragioni del Tribunale di Milano, rammenta che “il persistere dell’incertezza circa quali siano i criteri liquidatori applicabili potrà comportare (e, di fatto, sta già comportando) un’amplificazione del contenzioso, in quanto rende molto più difficile la composizione stragiudiziale della lite, prima e durante il processo”. Ebbene, il principio di diritto odierno, pur dichiarando di voler porre fine a tale incertezza, rischia paradossalmente di strutturarla, affidando la soluzione del singolo caso a un giudizio di “peculiarità” che costituisce il terreno ideale per eccezioni e impugnazioni a cascata.

4.L’elusione del vaglio di costituzionalità.

La sentenza esclude espressamente di doversi confrontare con i dubbi di legittimità costituzionale che una parte della dottrina aveva sollevato (eccesso di delega ex art. 76 Cost. per mancato rispetto del termine del 1° maggio 2022; disparità di trattamento tra macrolesi e microlesi con riguardo alla curva di progressione), sul presupposto che la decisione si muove “esclusivamente entro il perimetro del giudizio secondo equità”.

La Cassazione afferma infatti che “Quelle doglianze, di asserito contrasto del sistema tabellare modulato dal legislatore con taluni principi costituzionali – artt. 3, 32e 76 Cost. (a tale ultimo riguardo per non esser stato osservato il termine stabilito dall’art. 138 c.a.p.; ponendosi, tuttavia, in termini assai problematici un’eventuale denuncia di incostituzionalità della fonte sub primaria sotto quest’ultimo specifico profilo, per ragioni che non è necessario indagare in questa sede, ma che, in termini assai generali, attengono al rilievo che non vi sarebbe una integrazione del precetto posto dalla norma primaria, bensì una relativa contraddizione: sentenza n. 174 del 2023, citata)-, investono, come tali, il ‘giudizio secondo diritto’ che detto sistema viene ad instaurare dal 5 marzo 2025 in poi; ed è questo un ambito che non riguarda, anzitutto, la questione pregiudiziale così come posta dal giudice rimettente e, comunque, la caratura della relativa decisione ad opera di questa Corte, muovendosi l’una e, in ogni caso, l’altra – come si vedrà di seguito -esclusivamente entro il perimetro del giudizio secondo equità”.

In conclusione, la Corte nel ribadire che “il piano di indagine e le conclusioni alle quali si ritiene di dover giungere sono per un’applicazione della T.U.N. ai sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025 non già diretta o attraverso l’analogia iuris, bensì mediata, attraverso una valutazione equitativa ancorata agli artt. 1226 e 2056 c.c.” afferma che “L’assunzione di parametro dell’equità che si ascrive alla T.U.N. nei casi anzidetti conduce, dunque, a ritenere prive, in sé, di rilevanza, ai fini del presente giudizio, le questioni di costituzionalità volte a invalidare il sistema legale di liquidazione del danno biologico esitato nel D.P.R. n. 12/2025 e ciò perché non si tratta di giudizio nel quale quel sistema deve trovare applicazione per la sua diretta efficacia normativa. Sicché, un giudizio di costituzionalità non potrebbe sollevarsi perché della norma primaria, concretizzata da quella subprimaria (ove ciò si renda possibile), non si deve fare diretta applicazione; così come, in ogni caso, non lo si deve della fonte regolamentare.”.

5. Considerazioni conclusive.

La sentenza n. 8630/2026 della Terza Sezione della Corte di Cassazione rappresenta un tentativo di porre rimedio alle contraddizioni generate da un legislatore che, dopo anni di inerzia, ha licenziato una Tabella Unica Nazionale senza chiarirne compiutamente il regime intertemporale e l’ambito oggettivo.

La soluzione prescelta, quella dell’applicazione indiretta generalizzata come parametro equitativo privilegiato, ha il pregio di offrire una risposta immediata alla domanda di uniformità, ma lascia un rilevante vuoto motivazionale sulle questioni – barèmes, personalizzazione, danno temporaneo – che più incidono sulla concreta determinazione del quantum debeatur con la conseguenza che nella prassi giudiziaria potrebbe continuare a sussistere incertezza e disparità di trattamento che, tanto il DPR 12/2025 quanto la medesima sentenza n. 8630/2026 volevano eliminare.

Ed infatti, la sentenza non potrà impedire ciò che già si profilava all’indomani del 5 marzo 2025: una nuova ondata di contenzioso, in cui le parti si contenderanno l’applicazione dell’una o dell’altra tabella sulla base di allegazioni di “peculiarità”, con il solo risultato di differire ulteriormente la definizione dei giudizi e di aggravare i costi del sistema.

Il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, nato per prevenire il caos, rischia così di averlo soltanto differito o, peggio, strutturato.

Nel frattempo, chi opera nei tribunali italiani – avvocati, medici legali, magistrati – continuerà a dover gestire la quotidiana incertezza: se, quando e con quale motivazione discostarsi dalla T.U.N. per rendere giustizia al caso concreto.

Una certezza, questa sì, granitica: la stagione della “supplenza giudiziaria” non è affatto tramontata. Ha solo cambiato nome.

  1. v. su questo sito “Le prime applicazione della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità e il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di Milano alla Corte di Cassazione”

  2. Introdotta dal D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025

  3. Per un approfondimento dei due orientamenti v. su questo sito“Le prime applicazione della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità e il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di Milano alla Corte di Cassazione”.

  4. https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/8630_03_2026_civ_noindex.pdf

  5. (v su questo sito “La Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita’” e “Le prime applicazione della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità e il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di Milano alla Corte di Cassazione”).

  6. Cass. civ., 11 novembre 2019 n. 28994 “Le norme sostanziali contenute nella legge n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi”.