Le prime applicazione della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita’ e il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di Milano alla Corte di Cassazione

10 Ott , 2025 - COFFEE BREAK,DOCUMENTI,VARIE

Le prime applicazione della Tabella Unica Nazionale 

per il risarcimento del danno non patrimoniale per  lesioni

di non lieve entita’

e il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. 

del Tribunale di Milano alla Corte di Cassazione

 

Avv. Francesca Pescatori                                 Avv. Paolo Mastrandrea

  • La Tabella Unica Nazionale. Prime applicazioni e contrasti.

Come già si è avuto modo di commentare, il 18 febbraio 2025 è stato pubblicato il DPR 13 Gennaio 2025 n. 12 contenente la c.d. TUN, Tabella Unica Nazionale per il calcolo dei risarcimenti delle lesioni non lievi, cioè quelle da 10 a 100 punti di invalidità, che, ai sensi dell’art. 5 del medesimo DPR, si dovrebbe applicare solo ai sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore il 5 marzo 2025.

Il condizionale appare d’obbligo poiché nella prassi giudiziaria la prevedibile questione della possibilità di applicazione retroattiva della T.U.N., nonostante il chiaro dettato normativo dell’art. 5 DPR 13 Gennaio 2025 n. 12, è stata la prima ad imporsi all’attenzione dei giudici già nei giorni immediatamente successivi alla sua entrata in vigore.

Ed infatti dal mese di marzo ad oggi sono state diverse le pronunce di merito, su tutto il territorio nazionale, con cui i giudici hanno ritenuto di poter applicare la T.U.N. in virtù del principio di equità ovvero ritenendo non sussistenti questioni di diritto intertemporale, dal momento che, con l’entrata in vigore della T.U.N. non si sarebbe verificata alcuna novella legislativa soggetta al disposto dell’art. 11 delle Preleggi.

Solo per fare qualche esempio, senza alcuna pretesa di esaustività, il Tribunale di Palmi con la sentenza 7 marzo 2025, n. 124 ha ritenuto applicabile la T.U.N. a causa già presa in decisione.

Il Tribunale di Avellino con ordinanza del 20 marzo 2025, in una fattispecie di responsabilità medica,  come base di calcolo del danno da perdita di chance ha semplicemente affermato che “si ritiene equo utilizzare quale mero riferimento parametrico il valore monetario minimo posto dalla recentissima tabella unica nazionale approvata dal CDM del 25.11.2024 e pubblicata in G.U. in data 18 febbraio 2025, attualmente in vigore e dunque applicabile”.

Il Tribunale di Perugia con la sentenza n. 424 del 31 marzo 2025, in un caso di responsabilità da sinistro stradale, con motivazione ampia e articolata, ha statuito che “la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente dinamico-relazionale (c.d. danno biologico), da invalidità temporanea e permanente, e di sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) deve essere liquidato non applicando le tabelle di elaborazione pretoria (quali le Tabelle del Tribunale di Milano) ma la Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025) ed entrata in vigore il 5 marzo 2025 in attuazione del disposto dell’art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005. Reputa lo scrivente che non si pongano, sul punto, questioni di diritto intertemporale, dal momento che, a rigore, non si è verificata alcuna novella legislativa soggetta, salvo deroghe espresse, al disposto dell’art. 11 delle Preleggi.[…] Il fatto che la Tabella Unica preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quelle del Tribunale di Milano allo scopo di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” non appare un elemento decisivo per escluderne l’utilizzazione anche a fatti precedenti alla loro entrata in vigore, perché l’equità del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima. (in termini si veda la questione del resto analoga al rapporto tra il sistema tabellare ed il meccanismo di liquidazione del danno di cui alla L. 8 marzo 2017, n. 24: cfr. Cass. civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990)”.

In sostanza, le pronunce negano alla TUN la portata di “novella legislativa” soggetta ai limiti di irretroattività per casi anteriori all’entrata in vigore, ma ne estendono la portata a parametro di riferimento consentito nell’esercizio della valutazione equitativa che l’art. 1226 c.c. concede al Giudice. 

  • TUN come parametro di valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Da qui l’obiter dictum della Corte di Cassazione, dove afferma  “[…] quanto ai valori da porre a base del calcolo a punto, il giudice di rinvio resta vincolato all’applicazione delle Tabelle di Milano nella versione più aggiornata. Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 […] applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non sarebbero altrimenti d’ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell’articolo 5 del citato D.P.R. circa l’applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un’applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)” (v. Cass. Civ. sez. III, 29 aprile 2025, n. 11319). Ovvero: non è consentita un’applicazione diretta della TUN per i casi anteriori al marzo 2025, ma non può escludersi che possa costituire, al pari di altri parametri,  uno strumento di equa valutazione del Giudice.

  • Il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano. L’ordinanza n. 4915/2025 del 18 luglio 2025.

Il Tribunale di Milano, che da sempre pone una particolare attenzione al sistema della liquidazione del danno alla persona, in applicazione dell’art. 363 bis c.p.c., con l’ordinanza n. 4915/2025 del 18 luglio 2025 ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione sulla questione dell’applicabilità o meno della nuova T.U.N. a tutte le ipotesi di danno macro permanenti da incidente stradale e malpractice medica, con l’intenzione di prevenire per quanto possibile ed evitare il diffondersi sul territorio nazionale di decisioni e sentenze difformi in punto di applicazione della TUN che possano generare una disparità di trattamento nel risarcimento di identiche lesioni,

Il Tribunale, con lucida visione, osserva come la questione rivesta “una portata sistematica, ricorrente e non episodica, e impone, quindi, un intervento nomofilattico volto ad assicurare un’applicazione uniforme del diritto su tutto il territorio nazionale”. Molto apprezzabile la precisazione che svolge sul punto il giudice: “il persistere dell’incertezza circa quali siano i criteri liquidatori applicabili potrà comportare (e, di fatto, sta già comportando) un’amplificazione del contenzioso, in quanto rende molto più difficile la composizione stragiudiziale della lite, prima e durante il processo. Difatti, la litigiosità nei singoli processi, ma anche in tutte le trattative stragiudiziali, tende ad aumentare in modo esponenziale: i difensori delle vittime e quelli delle compagnie assicuratrici chiederanno l’applicazione della T.U.N. piuttosto che della Tabella milanese, a seconda della percentuale di invalidità nella fattispecie concreta accertata dal C.T.U. o dal perito di parte; in altre parole, si teme che l’incertezza nell’applicazione dei criteri di liquidazione potrebbe condurre anche alla paralisi del sistema giudiziario, che non potrà mai gestire il contenzioso che può derivare dalle centinaia di migliaia di sinistri con danno al bene salute che si verificano ogni anno: incidenti stradali e malpractice medica (già verificatisi prima del 5 marzo 2025) e tutti gli altri fatti illeciti, extracontrattuali e talora anche contrattuali, a prescindere dalla data di verificazione del fatto illecito”.

E quindi il Tribunale di Milano, visto che “le incertezze interpretative sono tante e appare urgente un intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, per impedire il prevedibile incipiente caos: difformi pronunce della giurisprudenza di merito e il conseguente stallo nelle trattative stragiudiziali per la liquidazione del danno alla persona in centinaia di migliaia di sinistri verificatisi prima e dopo il 5 marzo 2025”, pone alla Corte di Cassazione la seguente questione giuridica:

“se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private:

1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”;

2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l’emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;

3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta”.

A fondamento dei predetti quesiti e per dimostrare la sussistenza dei requisiti di proponibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., il giudice meneghino premette anzitutto che la questione sulla tabella applicabile sia “esclusivamente di diritto” perché la T.U.N. è oggetto del citato D.P.R. n. 12/2025 e la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha acquistato una efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.” e, conseguentemente, incorre in vizio di violazione di legge la sentenza che la disapplichi (Cass., sent., n. 12408/2011); con l’avvertenza che “non è lo scostamento dalle tabelle milanesi a fondare la violazione della norma di diritto, ma le tabelle sono il parametro per verificare se sia stato violato l’art. 1226 c.c.” (Cass., sent., n. 10579/2021). 

Sempre in tema di requisiti ex art. 363 bis c.p.c., il Tribunale evidenzia la sostanziale differenza che deriverebbe dall’applicazione della T.U.N. o delle Tabelle milanesi ed. 2024 all’ipotetico danno biologico permanente e temporaneo che dovesse essere riconosciuto all’attore del giudizio a quo sottolineando come con l’applicazione della Tabella milanese si liquiderebbe un importo maggiore di € 21.529,50 rispetto a quello che si liquiderebbe con l’applicazione della T.U.N. e quindi la necessità di ottenere l’invocato intervento risolutore della Corte di Cassazione la quale infatti non si è ancora pronunciata sul tema se non attraverso il già menzionato obiter dictum di cui alla sentenza 29.4.2025 n.11319 ipotizzando genericamente la possibilità di un “utilizzo indiretto della T.U.N. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)”.

Il lungo iter legislativo. Le interpretazioni.

Con riferimento al requisito di cui all’art. 363 bis n 2) c.p.c. ossia che “la questione presenta gravi difficoltà interpretative” e che il giudice dia “specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili”, il Tribunale ripercorre in via preliminare il lungo iter attraverso il quale si è giunti al DPR 13 gennaio 2025 n. 12, attuativo dell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni private, in attesa del quale, per colmare il vuoto normativo, nella prassi giudiziaria sono state applicate le tabelle di liquidazione del danno alla salute elaborate dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Milano precisando, ancora una volta, come queste ultime con il tempo abbiano ottenuto il riconoscimento dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione di efficacia para normativa. Evidenzia poi come entrata finalmente in vigore la nuova T.U.N., nonostante l’apparente linearità del dettato dell’art. 5 DPR 13 gennaio 2025, 12 dal quale discenderebbe che i giudici dovrebbero continuare ad applicare la Tabella milanese (o romana) per la liquidazione del danno conseguente a sinistri stradali e nautici e malpractice medica verificatisi in epoca anteriore al 5 marzo 2025 (e, quindi, per molti anni ancora anche in tutti i giudizi pendenti) e in tutte le ipotesi di sinistri aventi genesi causale diversa, tuttavia si siano sviluppati due contrapposti indirizzi interpretativi: una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ritiene che la T.U.N., in quanto tabella di matrice normativa del danno biologico, abbia una portata generale e debba, pertanto, integrare il parametro di ogni liquidazione del danno biologico macropermanente, così sostituendosi integralmente alla Tabella milanese, di matrice pretoria, quale nuovo criterio unico di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute; un’altra parte della dottrina e della giurisprudenza di merito sostiene, invece, che la T.U.N. non possa essere considerata di portata generale, in quanto la sua applicazione è espressamente limitata dalla legge ai sinistri verificatisi successivamente a una specifica data (il 5 marzo 2025) e alle lesioni originate da cause determinate, ossia da incidenti stradali e nautici e da malpractice medica. 

Nell’esaminare nel dettaglio i due indirizzi interpretativi, il Tribunale di Milano evidenzia come la dottrina e la giurisprudenza favorevoli ad una applicazione generale della T.U.N. ritengano anzitutto che i valori monetari previsti dalla nuova T.U.N. non si discostino molto da quelli indicati nella Tabella milanese Edizione 2024, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, con il parere “non ostativo” n. 01282/2024 reso in sede di adunanza del 24 settembre 2024 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi e nella relazione illustrativa dello Schema di decreto approvato. In particolare, nel parere del Consiglio di Stato si da atto che “la curva risarcitoria elaborata produce, in concreto, risarcimenti superiori a quelli della tabella di Milano dal 10° al 36° grado di invalidità e, poi, dall’82° al 100°, mentre prefigura risarcimenti inferiori nella fascia intermedia (dal 36° all’82°). Si tratta nondimeno, ad avviso della Sezione, di un esito complessivamente accettabile, se è vero che, come emerge dalla analisi di impatto, gli intervalli 10-36 c 82-100 risultano essere (sulla scorta dei dati aggiornati ai sinistri complessivamente liquidati nel 2023) rappresentativi di circa il 93% dei macrolesi del ramo RC auto e del 75% circa dei danneggiati per quello della RC sanitaria. In definitiva, il prospettico esito risarcitorio, relativamente alla voce di danno biologico, finisce per essere complessivamente (id est: a livello macro) adeguato per una significativa platea di danneggiati, ancorché non per tutti (di fatto, la tabella milanese risulta favorire maggiormente i soggetti con danni minori, mentre non tutela nella stessa misura coloro che hanno subito danni biologici gravi, molto gravi o totali)”.

Nella relazione illustrativa si legge che nonostante i differenti punti base adottati dalla T.U.N. rispetto alla Tabella milanese, i risarcimenti delle due Tabelle risultano essere sostanzialmente equivalenti per effetto dei differenti moltiplicatori che compensano i differenti punti base.

Sempre secondo i fautori della portata generale della T.U.N., ne sarebbe ammissibile l’applicazione analogica a incidenti stradali (e nautici) e malpractice medica verificatisi prima del 5 marzo 2025 ed anche a tutti i sinistri aventi diversa derivazione causale poiché gli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni sarebbero norme generali perchè “appare arduo sostenere che gli artt. 138 e 139 costituiscano norme “speciali”, atteso che si tratta delle disposizioni che disciplinano in via generale nell’ordinamento il danno alla salute; inoltre i due terzi dei danni alla salute, di cui in giudizio si invoca o si contrasta il risarcimento, scaturiscono da sinistri stradali o colpa medica e non può definirsi “speciale” la norma dal più vasto campo d’applicazione”.

Ed ancora la T.U.N. avrebbe portata generale in quanto ne sarebbe ammissibile l’applicazione in via indiretta a incidenti stradali (e nautici) e malpractice medica verificatisi prima del 5 marzo 2025 ed anche a tutti i sinistri aventi diversa genesi causale come osservato proprio dalla Corte di Cassazione nell’obiter dictum (v. nota 5 Cass. Civ. sez. III, 29 aprile 2025, n. 11319).

Infine, nelle ipotesi di incidenti stradali (e nautici) e malpractice medica, non si pone affatto una questione di diritto intertemporale poichè non si sarebbe verificata alcuna novella legislativa soggetta al disposto dell’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale del codice civile. Infatti, alla stessa stregua per cui il danno, in ipotesi di aggiornamento del sistema tabellare, andrebbe liquidato sulla scorta delle nuove tabelle alla luce della granitica giurisprudenza di legittimità sul punto (da ultimo, Cass., ord., n. 19229/2022), la nuova T.U.N. ha sostituito le tabelle di matrice giurisprudenziale come misura dell’equità della liquidazione del danno non patrimoniale, intesa dalla giurisprudenza di legittimità non solo come equità del caso concreto, ma anche come forma di parità di trattamento, che oggi viene garantita in maniera ancora più efficace mediante la T.U.N., come del resto la Corte di Cassazione aveva già avuto modo di affermare nella sentenza dell’11.11.2019, n. 28990.

Il Tribunale di Milano nel riportare la posizione della dottrina e della giurisprudenza di merito invece contraria ad un’applicazione generale della T.U.N. rappresenta che detto orientamento ritiene, che, a seguito del D.P.R. n. 12/2025, la Tabella milanese debba continuare ad essere applicata in tutte le fattispecie in cui il danno macropermanente alla persona sia conseguenza di incidenti stradali e nautici (Titolo X del Codice delle Assicurazioni private) e di malpractice medica (art. 7 della Legge n. 24/2017) verificatisi prima del 5 marzo 2025 e nelle altre numerose fattispecie in cui il danno alla persona sia stato cagionato da sinistri aventi altra genesi causale, perché la ratio legis sottesa alla T.U.N. sarebbe quella di intervenire in settori specifici trattandosi di normativa “speciale”, non suscettibile di applicazione analogica ex artt. 12 e 14 delle Disposizioni sulla legge in generale del codice civile.

L’ambito “assicurativo”.

Più precisamente la T.U.N. interverrebbe in ambiti nei quali è prevista sempre l’assicurazione obbligatoria del danneggiante: titolo X del Codice della Assicurazioni private, per gli incidenti stradali e nautici, e artt. 10-11-12 della legge n. 24/2017, per i casi di malpractice medica. La ratio legis è ravvisata, quindi, per volontà del legislatore espressa chiaramente nell’art. 138 citato, nel “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”.

Inoltre questa normativa “speciale”, per espressa volontà del legislatore si applica dal 5 marzo 2025 e tale specifico differimento dell’efficacia vincolante della norma avrebbe la specifica ratio di dare alle compagnie assicuratrici il tempo necessario per modificare le polizze e, soprattutto, i premi assicurativi in relazione ai nuovi possibili indennizzi previsti dalla T.U.N., sempre al fine di adeguatamente “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” (ex art. 138 citato).

D’altro canto, la sentenza della Cassazione 29.4.2025, n. 11319 in quanto mero obiter dictum, non esprimerebbe alcun indirizzo della Suprema Corte anche perché non darebbe  risposta al quesito se l’approvazione della T.U.N. modifichi o meno, in tutto o in parte, il principio di diritto affermato nella sentenza Cass. n. 12408/2011, con la quale è stato  riconosciuto alla Tabella milanese di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del ben salute “la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”. Per altro verso, la sentenza della Cassazione n. 28990/2019 non risolverebbe le perplessità in ordine alla questione del diritto intertemporale applicabile allorché il danno alla salute sia stato cagionato da sinistri verificatisi prima del 5 marzo e relativi ad incidenti stradali (e nautici) e malpractice medica perché, secondo coloro che si dichiarano contrari ad un’applicazione generale della T.U.N., in relazione alle macropermanenti, si trattava di un evidente obiter dictum. Non possono dunque trarsi argomentazioni in favore della T.U.N. se la stessa, alla data della pronuncia della sentenza n. 28990/2019, non era stata ancora approvata (e neppure elaborata come schema di D.P.R.) e, quindi, la Cassazione non poteva valutarne, neppure incidenter tantum, la logicità e congruità dei criteri di costruzione della curva e dei complessivi valori monetari.

Infine, un’applicazione generale della T.U.N. sarebbe impedita dalla disomogeneità dei valori monetari di liquidazione del danno non patrimoniale permanente per lesioni di non lieve entità previsti dalla Tabella milanese e dalla T.U.N. Quest’ultima infatti per le lesioni dal 27-28% al 79% di invalidità riconosce indennizzi inferiori a quelli indicati nella Tabella milanese in percentuali che oscillano dal 2% al 7%. Anche i criteri per la personalizzazione del danno non patrimoniale, nella T.U.N. e nella Tabella milanese sono differenti: l’art. 138 comma 2 prevede che la personalizzazione possa essere al massimo del 30% mentre la Tabella Milanese prevede, per la personalizzazione del danno, percentuali differenziate: dal 49%, per l’invalidità del 10%, con percentuali via via decrescenti fino al 25% fissato per l’invalidità al 34%, e in misura fissa del 25% per le invalidità dal 34% al 100%.

Anche i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo sarebbero differenti nella T.U.N. e nella Tabella milanese: l’applicazione della T.U.N., piuttosto che della Tabella milanese comporterebbe per la liquidazione del danno biologico temporaneo totale la differenza negativa di euro 59,76 pro die standard e di euro 84,12 pro die con la rispettiva massima personalizzazione, con indubbi enormi vantaggi, a livello macroeconomico, in favore delle compagnie assicuratrici e in evidente contrasto con la menzionata finalità di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”. Anche per il Consiglio di Stato, nel citato parere, “la regola dell’incremento del danno morale correlato al danno biologico temporaneo in una misura variabile dal 30 al 60 per cento, per quanto non implausibile, non risulta suffragata da una esplicazione della logica seguita e degli elementi di valutazione presi in considerazione”.

Infine la Tabella milanese, a differenza della T.U.N., consente al giudice, con congrua motivazione, di discostarsi dai valori standard previsti in presenza di peculiari circostanze di fatto non contemplate dalla Tabella (che ricorrono quando il giudice, con valutazione incidenter tantum, ravvisi gli estremi di un reato doloso ovvero della liquidazione anche del “danno biologico terminale”). Quindi, applicare la T.U.N. oltre i casi e i tempi espressamente previsti dalle norme citate, comporterebbe anche l’osservanza del menzionato comma 4 dell’art. 138, secondo cui “L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche” e pertanto sarebbe precluso al giudice, ai fini dell’integrale risarcimento del danno subito dalla vittima, tener conto delle circostanze non previste dalla Tabella con conseguente ulteriore maggiore litigiosità tra i difensori delle vittime e quelli delle compagnie assicurative.

In conclusione, secondo il Tribunale di Milano “È proprio questa divergenza interpretativa, rilevante e sostanziale, che giustifica pienamente il “rinvio pregiudiziale” alla Corte di Cassazione, al fine di ottenere in tempi celeri un chiarimento definitivo circa l’ambito applicativo della T.U.N. e il suo rapporto con la Tabella milanese. Solo una tale pronuncia potrà garantire uniformità interpretativa, certezza del diritto e omogeneità nella liquidazione del danno non patrimoniale”

Anche se l’art. 363 bis, comma 6, c.p.c. prevede che il principio di diritto enunciato dalla Corte sia vincolante solo nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione, la decisione che assumerà la Corte di Cassazione ridonderà in ogni caso in tutti i giudizi pendenti aventi ad oggetto la responsabilità medica e la responsabilità da sinistro stradale.

Ne discende, che laddove la Corte di Cassazione intendesse prevenire o porre fine all’attuale incertezza nella liquidazione dei risarcimenti, non potrebbe che ritenere l’applicazione generalizzata della T.U.N. A stretto rigore, infatti, solo una tale interpretazione avrebbe la portata e la forza di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale nella determinazione dei risarcimenti consentendo di abbandonare le tabelle pretorie di Milano e conseguentemente anche quelle di Roma. Al contrario, ritenere applicabile la T.U.N. solo dal 5 marzo 2025 favorirebbe il permanere dell’incertezza e della disparità di trattamento tra danneggiati che, a parità di condizioni, abbiano riportato identiche lesioni con la conseguenza che a coloro che avessero subito il danno (rectius denunciato il sinistro) prima del 5 marzo 2025 si dovrebbe applicare la Tabella di Milano e a coloro per i quali l’evento si sia verificato dopo il 5 marzo 2025 si dovrebbe far ricorso alla T.U.N. con tutte le possibili differenze liquidative. E a tal proposito, forse neppure la terza ipotesi prospettata dal Tribunale di Milano ( 3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta”) potrebbe conseguire l’obiettivo  dell’uniformità che costituisce la ratio della T.U.N.

Riflessioni conclusive. Le conseguenze nei processi pendenti.

In conclusione, alla luce del rinvio ex art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di Milano e nell’attesa delle determinazioni della Corte di Cassazione, che potrebbero arrivare tra svariati mesi, nei giudizi pendenti di medical malpractice e di responsabilità per violazione delle norme sulla circolazione stradale e nautica, avrebbe senso logico e giuridico o potrebbe ritenersi comunque legittimo e fondato un rinvio della causa -a voler tacere delle prevedibili richieste meramente strumentali- per evitare la possibile violazione di legge da cui potrebbe essere attinta l’emananda sentenza di merito in quanto in eventuale contrasto con i principi di diritto che saranno enunciati dalla Cassazione? Il rischio è certamente quello di una paralisi delle pronunce che mal si accorda con le esigenze di abbattimento dell’arretrato imposte dal PNRR e gli obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno 2026. E’ dunque verosimile ipotizzare che la richiesta di sospensione possa essere valutata e soprattutto concessa dal giudice di merito caso per caso in base alle circostanze specifiche della fattispecie concreta.

Allo stesso modo la pronuncia che si accinge ad emettere la Corte di Cassazione potrebbe spiegare effetti anche sulle trattative stragiudiziali riguardanti sinistri precedenti il 5 marzo 2025 in corso al momento della sua pubblicazione. Tuttavia è plausibile che le parti che hanno in corso la negoziazione sull’importo del risarcimento , sulla base dei rispettivi interessi e delle reciproche concessioni e rinunce da cui sono caratterizzate le conciliazioni e le transazioni, possano trovare il punto d’incontro qualora l’importo del risarcimento, a seguito della decisione della Corte, differisse  notevolmente da quello oggetto delle trattative.

Nell’attesa della pronuncia in argomento, la terza sezione civile della Suprema Corte il 2 settembre 2025 ha emesso l’ordinanza n. 24349 con la quale, nel decidere una controversia in materia di risarcimento danni per diffamazione, si è soffermata sulle modalità di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale e sul valore delle tabelle milanesi, romane (o di qualunque altro foro) ed ha affermato, come già certa giurisprudenza di merito ha ritenuto (v. supra Tribunale di Perugia sentenza n. 424 del 31 marzo 2025), che tali tabelle, pur rappresentando uno strumento orientativo utile per il giudice, non hanno valore normativo e non vincolano l’organo giudicante, che può ispirarsi ad esse, ma non è obbligato ad applicarle integralmente. Più precisamente: “È del tutto evidente – nonostante una giurisprudenza l’abbia affermato, ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non ne poteva essere supplito – che le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare. Si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa, che può senz’altro ispirare nel caso concreto la valutazione che il giudice è tenuto a effettuare nell’ottica di equità quando non esistono regole normative specifiche di quantificazione; e il giudice non è però obbligato ad applicare siffatte tabelle né tantomeno, se decide di applicarle, ad applicarle in toto, integrando queste, appunto, solo uno degli strumenti potenzialmente utili per operare un’adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio.”

L’ordinanza appena riportata, letta in uno con l’obiter dictum della sentenza del 29.4.2025, n. 11319,  potrebbe costituire una significativa indicazione di quale sarà l’indirizzo e la decisione della Cassazione sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano.

E a ben vedere, qualora, come sembra ipotizzabile in questo momento, la Corte dovesse ritenere sempre applicabile la T.U.N., gli effetti immediati di tale orientamento potrebbero ricadere direttamente sulle Compagnie di assicurazione e le Strutture pubbliche e private che sarebbero costrette a rivedere in tempi molto stretti, rispettivamente, riserve, accantonamenti e fondi sinistro per sinistro in funzione, come sopra anticipato, delle emanande sentenze che definiranno le cause pendenti al momento della pronuncia della Corte e delle trattative parimenti in corso sia giudiziali che stragiudiziali.


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