Malpractice veterinaria e gestione del dolore: la svolta della Corte d’Appello di Firenze

Avv. Francesca Pescatori

1. Introduzione

La sentenza della Corte d’Appello di Firenze 29 luglio 2026, n. 2634, offre un osservatorio privilegiato sull’evoluzione della responsabilità professionale del veterinario, in particolare nei casi di animali d’affezione e di gestione del dolore post‑operatorio.

Il caso riguarda un cane anziano sottoposto a intervento odontostomatologico, con gravi complicanze, ricovero urgente in clinica universitaria e successivo decesso. I proprietari agiscono per la risoluzione del contratto d’opera e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La Corte, riformando il primo grado, accerta la malpractice del veterinario e ne delimita con precisione il perimetro.

2. Il perimetro della responsabilità: non la morte, ma le sofferenze evitabili

Elemento metodologicamente centrale è la chiara delimitazione dell’oggetto della responsabilità: gli attori non imputano al veterinario la morte dell’animale, ma le sofferenze inutili e non gestite adeguatamente, nonché la cattiva gestione delle complicanze post‑operatorie.

A tal proposito la Corte rileva che né l’atto di citazione, né la perizia di parte, né la documentazione clinica articolano una domanda risarcitoria fondata sull’evento “morte anticipata” del cane e gli stessi attori, in appello, chiariscono che “l’oggetto del giudizio riguarda le cure e le omissioni di De. Pe., non la morte”, puntualizzando che il danno lamentato attiene alle “ore in cui Ma. ha sofferto per colpa e solo per colpa del suo veterinario”.

Ne discende che la responsabilità del veterinario viene circoscritta alle sofferenze evitabili dell’animale e alla gestione inadeguata del dolore e delle complicanze, escludendo un nesso causale diretto con la morte.

Questo ha ricadute decisive sul tipo e sull’entità dei danni risarcibili, concentrati sul segmento di sofferenza aggiuntiva (differenziale) imputabile alla condotta colposa.

3. Gli snodi della malpractice: standard di cura e scostamenti rilevati

3.1. La ricostruzione tecnico‑scientifica (CTU)

La decisione poggia su una approfondita consulenza tecnica d’ufficio in ambito veterinario, integrata da chiarimenti, che evidenziava i seguenti molteplici profili di scostamento dalle best practice:

Errata gestione pre‑operatoria del paziente geriatrico: il cane, anziano e con quadro patologico complesso, viene sottoposto a intervento in anestesia generale senza adeguato pannello di esami pre‑operatori (esami ematochimici, coagulazione, valutazioni di rischio), in contrasto con le pratiche prudenziali usuali in medicina veterinaria per pazienti “fragili”.

Tecnica estrattiva del primo molare inferiore “discutibile” e non allineata con le metodiche descritte nella più recente letteratura odontoiatrica veterinaria, con esito di lesione dell’arteria alveolare inferiore.

Errata gestione dell’emorragia intra e post‑operatoria dinanzi a un’emorragia significativa, il controllo viene affidato essenzialmente a sutura e zaffatura, senza ricorso alle altre opzioni tecniche disponibili (legature vascolari, cauterizzazione, materiali emostatici dedicati). Anche la gestione trasfusionale presenta criticità rispetto ai protocolli raccomandati (mancata tipizzazione e prove crociate).

Consenso informato carente o assente. Non risulta un consenso informato scritto, dettagliato sui rischi specifici dell’intervento, sulle possibili complicanze e sulle alternative. L’obbligo informativo, ormai pienamente riconosciuto anche in ambito veterinario, risulta dunque violato.

Mancata gestione del dolore, il cuore del caso. L’estrazione di un primo molare inferiore è procedura classificata come a dolore moderato‑severo nelle linee guida internazionali (WSAVA, AAHA). Tali linee raccomandano un approccio multimodale (analgesia pre‑emptive, blocchi loco‑regionali, terapia post‑operatoria protratta). Nel caso concreto la controindicazione ai FANS per rischio emorragico poteva essere condivisibile, ma non è stato considerato giustificabile l’assenza totale di analgesia alternativa (oppioidi, blocchi nervosi, altre molecole), specie a fronte di un intervento così invasivo. Il “buono stato di nutrizione” e il fatto che il cane continuasse ad alimentarsi non sono indici affidabili di assenza di dolore, data la nota capacità degli animali di adattarsi e mascherare il discomfort.

3.2. Diligenza professionale, linee guida e deontologia

La Corte valorizza le linee guida internazionali come parametro di riferimento per la diligenza del veterinario: lo scostamento immotivato da protocolli consolidati integra colpa professionale. Il quadro che emerge è quello di una obbligazione di mezzi qualificata: al veterinario non è richiesto di garantire la guarigione o la sopravvivenza, ma di attenersi a standard aggiornati di buona pratica, di informare adeguatamente i proprietari e di gestire attivamente il dolore e le complicanze. In questa prospettiva assume rilievo anche il richiamo espresso al codice deontologico veterinario, che impone al professionista di informare il cliente sui prevedibili stati di sofferenza dell’animale e sulla necessità di determinati atti per evitarli o ridurli.

4. Nesso causale e danno: dall’animale ai proprietari.

4.1. Sofferenze evitabili dell’animale

Pur escludendo un nesso causale certo tra la condotta del veterinario e la morte dell’animale, la Corte ritiene provato che l’errata tecnica estrattiva e la gestione inadeguata dell’emorragia, nonché la totale mancata analgesia adeguata, abbiano determinato un aggravio significativo e non necessario delle sofferenze del cane rispetto a quelle inevitabili per età e patologie.

La CTU distingue chiaramente tra sofferenza “ineliminabile”, connessa alla condizione clinica di base e sofferenza “evitabile” o riducibile, imputabile alla condotta colposa del professionista. È su quest’ultima che si fonda la responsabilità.

4.2. Danno non patrimoniale dei proprietari

Sul piano umano, gli attori allegano un grave sconvolgimento dell’equilibrio psichico (disturbi dell’adattamento, depressione maggiore). La CTU psichiatrica, tuttavia, non ravvisa un nesso causale medico‑legale pieno tra tali patologie e i fatti di causa, riconducendole in parte a preesistenti vulnerabilità. Ciò non impedisce alla Corte di riconoscere un danno non patrimoniale “misto” morale/esistenziale, fondato sulla sofferenza per i patimenti inflitti all’animale, sull’alterazione delle abitudini di vita (chiusura sociale, rinuncia ad attività ricreative, tristezza persistente), documentata dalle deposizioni testimoniali e sulla percezione del cane come membro della famiglia, “quasi un figlio”. La liquidazione avviene in via equitativa, con consapevole limitazione alla quota di dolore riconducibile alle sofferenze evitabili dell’animale, non all’evento morte in sé.

5. Profili giuridici qualificanti: contratto d’opera, consenso e benessere animale

5.1. Contratto d’opera e risoluzione per inadempimento

La Corte inquadra il rapporto tra proprietari e veterinario nel contratto d’opera professionale e, accertata la gravità dell’inadempimento, ne dichiara la risoluzione, con condanna alla restituzione dei compensi percepiti. La restituzione ha natura restitutoria (effetto della risoluzione) e non risarcitoria, con conseguente riconoscimento degli interessi legali dalla domanda, in assenza di prova di mala fede.

5.2. Danni patrimoniali riconosciuti

Sono riconosciuti, tra l’altro, le spese di ricovero presso la clinica universitaria, ritenute conseguenza diretta della malpractice (necessarie per fronteggiare l’emorragia e le complicanze iatrogene) e i costi della perizia veterinaria di parte ante causam e quelli della mediazione obbligatoria, quali esborsi resi necessari per reagire all’inadempimento professionale. Non viene invece riconosciuto un autonomo valore economico dell’animale, sia perché la morte non è imputata al veterinario, sia per la difficoltà di tradurre in valore di mercato il legame affettivo con un animale anziano e privo di particolare pregio commerciale.

5.3. Legittimazione attiva e status dell’animale d’affezione

Di particolare interesse è il riconoscimento della legittimazione attiva del coniuge non proprietario formale a chiedere sia la risoluzione del contratto sia il risarcimento dei danni. La Corte valorizza la convivenza quotidiana con l’animale, la partecipazione alla sua cura e l’intestazione alternata delle fatture a diversi membri del nucleo familiare. Ciò consente di superare una concezione meramente “proprietaria” dell’animale, che viene piuttosto inquadrato come componente della comunità familiare, in linea con l’evoluzione normativa (anche sovranazionale) e con il rilievo del benessere animale, letto alla luce dell’art. 2 Cost. e dell’evoluzione del “comune sentire” sul rapporto uomo‑animale.

6. Le “lesson learned” per la responsabilità sanitaria veterinaria

La sentenza fiorentina segna alcuni punti fermi sotto il profilo giuridico e per la gestione del rischio in ambito veterinario:

– Obbligo di gestione attiva del dolore. La mancata analgesia adeguata, soprattutto dopo procedure invasive e dolorose, è di per sé indice di malpractice, anche quando sussistano controindicazioni a specifiche classi di farmaci (es. FANS). Il professionista deve individuare protocolli alternativi, non limitarsi a rinunciare tout court al trattamento del dolore.

– Valore normativo‑pratico delle linee guida internazionali. WSAVA, AAHA e altri documenti tecnico‑scientifici assumono il ruolo di parametro della diligenza qualificata. La loro conoscenza e applicazione diventano elemento centrale nella valutazione della colpa.

– Consenso informato anche in veterinaria. L’obbligo informativo non è più confinato alla medicina umana: anche il veterinario deve illustrare rischi, alternative e possibili esiti negativi, preferibilmente con consenso scritto. La carenza di informazione incide sulla validità del consenso e rafforza il giudizio di inadempimento.

– Danno non patrimoniale dei “compagni umani” dell’animale. Il pregiudizio morale ed esistenziale dei proprietari (o comunque dei soggetti legati all’animale da un rapporto affettivo forte e stabile) è risarcibile, purché adeguatamente allegato e provato, anche tramite testimoni. La quantificazione resta equitativa, ma la tipologia di danno è ormai riconosciuta.

– Distinzione tra danno da morte e danno da sofferenza dell’animale. Anche quando non sia dimostrabile che il professionista abbia causato la morte, la condotta che aggrava inutilmente le sofferenze dell’animale può fondare una piena responsabilità risarcitoria. Il focus si sposta dalla sopravvivenza alla qualità della vita e alla corretta gestione del dolore.

7. Profili sistematici: la legge 24/2017, la posizione del medico veterinario e lo status dell’animale d’affezione.

La sentenza della Corte di appello di Firenze si colloca in un contesto nel quale la responsabilità per malpractice sanitaria è oggi fortemente segnata dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli‑Bianco), che ha ridisegnato – per la sanità “umana” – il riparto tra responsabilità contrattuale della struttura ed extracontrattuale dell’esercente la professione sanitaria, nonché gli obblighi assicurativi e i modelli di gestione del rischio clinico. In sintesi, l’art. 7 L. 24/2017 qualifica come contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., la responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria (pubblica o privata) per il fatto doloso o colposo degli esercenti la professione sanitaria di cui essa si avvale, mentre riconduce, di regola, all’art. 2043 c.c. la responsabilità del singolo esercente, salvo che questi abbia assunto un’obbligazione contrattuale diretta verso il paziente. Ne derivano, sul piano pratico, differenze rilevanti quanto a onere della prova e termini di prescrizione (decennale per l’azione contrattuale, quinquennale per quella aquiliana).

La medesima legge introduce, inoltre, un articolato sistema di coperture assicurative obbligatorie per le strutture e per gli esercenti (in particolare per la colpa grave), volto a garantire l’effettività del risarcimento e a contenere la medicina difensiva, nonché un assetto organico in materia di linee guida, buone pratiche e gestione del rischio clinico.

Nel quadro così delineato, si pone la questione se il medico veterinario possa essere ricondotto alla categoria degli “esercenti la professione sanitaria” ai fini dell’applicazione della legge 24/2017 anche all’ambito della malpractice veterinaria.

La risposta non è, allo stato, univoca. Da un lato, la professione veterinaria presenta una chiara connotazione sanitaria e la giurisprudenza qui annotata valorizza, nella prospettiva dei proprietari, il rilievo del benessere animale e la serietà delle conseguenze della condotta colposa del professionista; dall’altro lato, il testo della legge Gelli‑Bianco, così come normalmente ricostruito in dottrina e giurisprudenza, è calibrato su strutture sanitarie e sociosanitarie operanti su pazienti umani e non contiene riferimenti espressi alla veterinaria.

In questo passaggio la Corte compie però un’operazione che ha immediati riflessi sistematici: afferma in modo netto che la tesi secondo cui “che il cane sia una mera res, e che in quanto tale della sua perdita o danneggiamento si possa dolere solo il proprietario” è infondata, qualificando tale impostazione come “concezione obsoleta e ampiamente superata”.

La relazione tra animale d’affezione e “compagno umano” viene ancorata a un quadro normativo evolutivo – L. 281/1991 sugli animali d’affezione, L. 189/2004 contro il maltrattamento, il novellato art. 1138 c.c., la L. 82/2005, la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata con L. 201/2010 – che segna il progressivo superamento della riduzione dell’animale a semplice bene patrimoniale.

Questo riconoscimento ha almeno due implicazioni rilevanti per il tema qui affrontato.

Sul piano del danno, la tutela non si esaurisce nel pregiudizio da perdita di un bene, ma si estende al danno non patrimoniale dei “compagni umani”, legato alla lesione di un rapporto affettivo socialmente e normativamente riconosciuto. In tale prospettiva, il paradigma del danno da malpractice medica umana (lesione del diritto alla salute e dei rapporti affettivi endofamiliari) diviene un termine di confronto significativo, pur nella diversità dell’oggetto immediato della prestazione (persona vs animale).

Sul piano sistematico, se l’animale d’affezione non è più mera res, ma centro di interessi protetti e di relazioni affettive giuridicamente rilevanti, la prestazione veterinaria tende ad avvicinarsi, per funzione e rilevanza sociale, alla prestazione sanitaria in senso stretto, rafforzando l’idea di un’“area sanitaria allargata” nella quale anche il veterinario assume un ruolo di garante del benessere di un soggetto debole.

Tuttavia, proprio la nettezza con cui la Corte prende le distanze dalla concezione proprietaria dell’animale rende ancor più evidente il vuoto di una disciplina speciale analoga alla legge 24/2017 per la malpractice veterinaria: mentre per la sanità umana il legislatore ha predisposto un sistema organico di responsabilità, assicurazione e gestione del rischio, per l’ambito veterinario l’ordinamento continua a fare affidamento sulla combinazione tra norme sulla protezione degli animali e regole generali sul contratto d’opera professionale e sulla responsabilità civile.

In assenza di un’esplicita estensione normativa o di un indirizzo giurisprudenziale consolidato in tal senso, appare dunque più prudente, sul piano sistematico, continuare a inquadrare il rapporto tra veterinario e proprietario dell’animale nello schema del contratto d’opera professionale ex artt. 2229 ss. e 1218 c.c., con responsabilità contrattuale del professionista (e, se del caso, della struttura di cui si avvale, ai sensi dell’art. 1228 c.c.), facendo operare la legge 24/2017 solo in chiave comparativa.

In tale prospettiva, il modello Gelli‑Bianco offre comunque utili parametri di riferimento – in tema di distribuzione dei rischi tra struttura e professionista, di standard di diligenza ancorati a linee guida e buone pratiche, di centralità delle coperture assicurative – che possono orientare, de iure condito, l’interpretazione delle obbligazioni del veterinario e, de iure condendo, eventuali futuri interventi di esplicita equiparazione della malpractice veterinaria alla responsabilità sanitaria in senso stretto, in coerenza con la progressiva emersione dell’animale d’affezione come soggetto di particolare protezione e come perno di relazioni affettive meritevoli di tutela.

8. Conclusioni

La Corte d’Appello di Firenze delinea un modello di responsabilità veterinaria profondamente aggiornato, nel quale da un canto l’animale d’affezione non è più solo “bene” ma parte della sfera affettiva costituzionalmente protetta, dall’altro il veterinario è tenuto a una diligenza tecnica elevata, misurata sulle best practice internazionali e sulla tutela del benessere animale. Ma soprattutto, la gestione del dolore emerge come nucleo essenziale della prestazione sanitaria, la cui omissione è idonea a fondare responsabilità anche in assenza di nesso causale con l’evento morte. A tal proposito, il danno non patrimoniale dei proprietari viene riconosciuto e circoscritto, con attenzione al nesso causale e alla proporzione tra sofferenza imputabile alla malpractice e sofferenza legata comunque alla perdita dell’animale.

Per i professionisti del settore – veterinari e avvocati che si occupano di responsabilità sanitaria – la pronuncia costituisce un importante precedente in tema di standard di cura, consenso informato, gestione del dolore e riconoscimento del valore relazionale dell’animale da compagnia, offrendo al contempo lo spunto per interrogarsi sul possibile avvicinamento, anche normativo, tra malpractice veterinaria e responsabilità sanitaria disciplinata dalla legge 24/2017.

Referenze

Sentenza Corte Appello Firenze 29.07.2026 n. 2634

Memento Responsabilità civile — Responsabilità medica / Singoli tipi di responsabilità / Medico ospedaliero / Natura della responsabilità

Memento Responsabilità civile — Responsabilità extracontrattuale / Responsabilità extracontrattuale e contrattuale

Codice della Responsabilità Civile diretto da Fabrizio Di Marzio — Codice Civile – art. 2043

Codice dei Contratti diretto da Fabrizio Di Marzio — Codice Civile – art. 1218 – Responsabilità del debitore. [ 641 c.p. ]

Codice Civile Commentato diretto da Fabrizio Di Marzio — Codice Civile – art. 2236 – Responsabilità del prestatore d’opera.