Circolare 13 giugno 2022 – Modalità di erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento per mediatori civili e commerciali, a seguito della fine dello stato di emergenza da COVID-19
13 giugno 2022

circolare 13 giugno 2023 Ministero Grazia e Giustizia[1]
Dipartimento per gli affari di giustizia Direzione generale degli affari interni
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI Reparto – Albi e Registri
AGLI ENTI DI FORMAZIONE PER MEDIATORI

OGGETTO: Circolare esplicativa sulle modalità di erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento per mediatori civili e commerciali, a seguito della fine dello stato di emergenza da COVID- 19.

Sono pervenute a questa Direzione generale varie richieste di chiarimento da parte di alcuni enti di formazione per mediatori civili e commerciali, iscritti nell’elenco istituito dal Ministero della giustizia, in ordine alle modalità di erogazione dei corsi di formazione, sia iniziale che di aggiornamento, per i mediatori civili e commerciali, all’esito del periodo pandemico da COVID-19, terminato il 31 marzo 2022.
La questione interpretativa sollevata dagli enti istanti si incentra, in particolare, sulla possibilità, allo stato, di continuare a erogare tali corsi di formazione con modalità telematiche a distanza, come già previsto dalla normativa emergenziale – durante il periodo pandemico – per tutti i corsi professionali. E osservano, in proposito, come la normativa di riferimento – da individuarsi nel d. lgs. n. 28/2010 e nel d.m. n. 180/2010 – non imponga che i corsi di formazione e di aggiornamento per mediatori siano erogati in presenza, né consenta all’organo vigilante di adottare delle linee guida in merito alle modalità di erogazione di eventuali corsi on-line.
Ebbene, occorre qui preliminarmente richiamare la normativa emergenziale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, con la quale, in considerazione dello stato di emergenza già dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stata disposta la sospensione dei corsi professionali e delle attività formative svolte da enti pubblici e da soggetti privati, ferma restando la possibilità di svolgere tali attività a distanza. Si veda, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. h) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”), la cui efficacia è stata estesa all’intero territorio nazionale dall’articolo 1, comma 1 del d.P.C.M. 9 marzo 2020(“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”), al dichiarato fine di “contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”, contestualmente al divieto di “ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
Come noto, l’efficacia della normativa emergenziale è stata poi più volte prorogata nel tempo, sinché da ultimo, con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19.
Alla luce di tali disposizioni, questa amministrazione ha più volte avuto modo di evidenziare, quando richiesto dai singoli enti, come una tale deroga alle ordinarie modalità di erogazione della formazione in presenza fosse direttamente connessa all’eccezionale e contingente situazione emergenziale e alla necessità di limitare l’esposizione al rischio di contagio da COVID-19; di conseguenza, essa doveva intendersi limitata al solo perdurare dello stato di emergenza, considerato che, alla stregua della normativa di settore di cui al d.lgs n. 28/2010 e al d.m. n. 180/2010, la formazione per mediatori civili e commerciali deve invece intendersi – ed è stata sempre intesa – come necessitante della compresenza fisica dei soggetti interessati, docenti e discenti.
E invero, l’articolo 16, comma 5, del d. lgs. n. 28/2010 e s.m. e i., ha demandato a un decreto del Ministero della giustizia l’istituzione dell’elenco dei formatori per la mediazione e la definizione dei “criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori”.
In attuazione di tale norma, l’articolo 17, comma 1, del d.m. n. 180/2010 ha istituito l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori, mentre il successivo articolo 18, comma 2, lett. f) ha stabilito che il responsabile dell’elenco verifichi, al fine di procedere all’iscrizione degli organismi di formazione, l’idoneità dei richiedenti sotto il profilo, tra l’altro, della “previsione e … istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effettidella domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore”.
Analogamente, la successiva lett. g) dell’articolo 18, comma 2 ha stabilito che il responsabile dell’elenco degli enti di formazione, verifichi, altresì, “la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f)”.
Infine, il comma 3, lett. b) dell’articolo 4 del medesimo decreto ministeriale ha disposto che il responsabile verifichi “il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti”. Com’è evidente, le disposizioni normative richiamate non precisano le modalità di erogazione della formazione: con ciò, tuttavia, imponendo che queste debbano essere definite per via interpretativa alla luce della ratio e delle finalità della formazione, “in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori”.
Ed è proprio in considerazione della serietà che deve necessariamente contraddistinguere la formazione dei mediatori – ai quali è demandata dall’ordinamento un’attività sostanzialmente vicaria della fondamentale funzione giurisdizionale – che le norme in questione sono state sempre interpretate nel senso della necessaria compresenza fisica dei soggetti interessati: il corso di formazione iniziale in materia di mediazione, così come articolato nella citata normativa, non può esaurirsi infatti in un semplice scambio di materiali o comunicazioni fra il docente e il discente, ma implica, invece, tra i medesimi un rapporto diretto e assai più complesso, che non è limitato alla mera fase di docenza da parte dei formatori e di apprendimento da parte dei discenti (il cui numero massimo, non a caso, è fissato in 30 partecipanti per corso), ma prevede anche attività pratiche e sessioni simulate partecipate dai discenti, nonché una prova finale di valutazione, della durata minima di 4 ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica: di tal ché il collegamento a distanza – generalmente utilizzato per raggiungere simultaneamente un numero elevato di soggetti, dislocati in diversi siti anche sensibilmente lontani tra loro, e incapace di garantire un agevole e diretto confronto tra gli interlocutori, in particolar modo in caso di attività pratiche, sia pur simulate – appare del tutto inidoneo a una adeguata erogazione della formazione, soprattutto per i profili pratici, di importanza invero determinante sulla futura capacità del mediatore di gestire gli incontri e svolgere la fondamentale attività di mediazione tra le parti. Senza tralasciare che la modalità di erogazione a distanza, in difetto di peculiari e appropriati accorgimenti tecnici, appare difficilmente compatibile con il rispetto – e, d’altra parte, con il controllo – dei requisiti stabiliti dalla lett. f) dell’articolo18 cit., quali il numero massimo dei partecipanti (n. 30) e il numero minimo di ore di lezione (n. 50) effettivamente frequentate e seguite dai discenti. Orbene, se tali sono le esigenze e, d’altro canto, le criticità che sconsigliano la formazione iniziale a distanza, le stesse si presentano più affievolite con riguardo ai corsi di aggiornamento, i quali – da un lato – presuppongono come già erogata la formazione iniziale in presenza e, dall’altro, si affiancano (secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lett. b) cit., come sostituita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) d.m. 145/2011) a un tirocinio assistito in almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti, casi attraverso i quali è data al mediatore già iscritto la possibilità di verificare come altri mediatori, anche essi iscritti, gestiscano i diversi momenti del percorso di mediazione, confrontando la propria esperienza pratica con quella di altri colleghi.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene pertanto questo Dicastero che i soli corsi di aggiornamento formativo, peraltro della durata limitata di 18 ore biennali, possano essere erogati in modalità a distanza, a condizione tuttavia che, pur virtualmente, sia garantita l’interazione in tempo reale tra docenti e discenti. Per tali ragioni, si richiede in ogni caso che l’aggiornamento erogato on line sia svolto esclusivamente in modalità sincrona, mediante piattaforme telematiche in grado di garantire il rilevamento delle presenze e fornire specifici output (report) che possano tracciare in maniera univoca la presenza di docenti e discenti, nonché consentire di visualizzare in maniera sintetica e/o analitica tutte le informazioni relative ad accessi, IP e tempi di fruizione del corso o di uno specifico modulo/contenuto da parte di qualsiasi tipologia di utente (docente, discente), presenze e stato di avanzamento del corso per singolo studente, contenuti fruiti dal singolo allievo.
Non esula da tale complessiva disciplina neppure la formazione degli avvocati quali mediatori di diritto, di tal ché anche per tali professionisti la formazione iniziale deve essere erogata in presenza, potendo invece i soli corsi di aggiornamento essere svolti a distanza.
In conclusione, poiché lo stato di emergenza è venuto a cessare il 31 marzo 2022, si invitano tutti gli enti di formazione per mediatori, iscritti nell’elenco tenuto da questo Dicastero, a uniformarsi a quanto indicato nella presente circolare, al fine di evitare le sanzioni previste, in caso di inadempienza, dall’articolo 10 del decreto ministeriale n. 180/2010, richiamato dall’articolo 19 dello stesso decreto.
Si confida nella massima e pronta collaborazione di tutti gli enti destinatari.
Roma, 13 giugno 2022
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo
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