Riflessioni sugli effetti della riforma introdotta dalla L. 18 dicembre 2025, n. 182 sulla tutela dei legittimari in presenza di donazioni

Avv. Francesca Pescatori (Foro di Civitavecchia)

1. Premessa

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di comprendere come sia cambiata, dopo il 18 dicembre 2025, la posizione dei legittimari quando il de cuius abbia effettuato donazioni lesive della quota di riserva, alla luce dell’art. 44 L. 2 dicembre 2025, n. 182, che ha inciso sugli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. con la precisazione che la nuova disciplina dell’azione di riduzione si applica alle successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025 (art. 44 c. 2 primo periodo L. 182/2025).

Per le successioni aperte fino al 18 dicembre 2025 continuano a trovare applicazione le norme previgenti e, in particolare, può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dei donatari purché sussista una delle seguenti condizioni di cui all’art. 44 c. 2 primo periodo L. 182/2025:

– la domanda di riduzione sia stata notificata e trascritta prima del 18 dicembre 2025 (entrata in vigore della L. 182/2025);

– la domanda di riduzione sia notificata e trascritta entro 6 mesi dal 18 dicembre 2025;

– entro 6 mesi dal 18 dicembre 2025 i legittimari notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, che la riforma equipara, ai soli fini del regime transitorio, all’esercizio dell’azione.

In assenza di tali atti, decorsi 6 mesi, trova applicazione la nuova disciplina anche alle successioni pregresse.

In altre parole, trascorsi i 6 mesi, non è più possibile esperire l’azione di restituzione contro gli aventi causa dal donatario, neppure con riferimento alle successioni anteriori, e trova applicazione la sola tutela obbligatoria.

La riforma entrata in vigore il 18 dicembre 2025 ha una ratio chiara: favorire la circolazione dei beni di provenienza donativa e l’accesso al credito, riducendo il rischio per terzi acquirenti e banche, e spostando il baricentro della protezione dei legittimari da una tutela sul bene a una tutela di credito.

Si cercherà, dunque, di mettere a fuoco il passaggio da un sistema fondato su una tutela reale (azione di restituzione del bene contro donatario e, in certi casi, contro i suoi aventi causa, anche a titolo oneroso) a una tutela prevalentemente obbligatoria (diritto di credito in denaro verso il donatario e, solo in caso di sua insolvenza, verso l’avente causa a titolo gratuito).

Si proverà, altresì, ad esaminare la sorte di ipoteche, pesi e garanzie costituiti dal donatario sui beni oggetto di riduzione, alla luce del nuovo art. 561 c.c. e a coordinare questa nuova impostazione con la disciplina della collazione e con le regole sulla reintegrazione in natura dei legittimari (artt. 553 ss., 560, 561, 562, 737 c.c.).

Si analizzerà il nuovo art. 563 c.c. sugli effetti della riduzione della donazione verso i terzi acquirenti a titolo oneroso e gli aventi causa a titolo gratuito, anche con riferimento ai beni mobili e mobili registrati e a comprendere l’impatto delle modifiche agli artt. 2652 e 2690 c.c. in tema di trascrizione delle domande di riduzione e opponibilità ai terzi.

Infine si ragionerà sul regime transitorio, cui sopra si è accennato, che distingue tra successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025 e successioni anteriori, per le quali sopravvive, alle condizioni di cui all’art. 44, comma 2, L. 182/2025 e per un tempo limitato, la possibilità di azione di restituzione contro gli aventi causa dal donatario.

2. Principi generali: azione di riduzione e posizione del legittimario

2.1 Caratteri dell’azione di riduzione

La disciplina ante L. 182/2025 prevede che i legittimari possano chiedere ai terzi che abbiano acquistato dai donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione, la restituzione dei beni immobili o beni mobili registrati, a patto che (art. 563 c. 1 c.c. ante L. 182/2025):

– non siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione;

– la sentenza di riduzione contro il donatario sia passata in giudicato;

– il patrimonio del donatario non appaia sufficiente a soddisfare le pretese dei legittimari;

– il terzo acquirente non abbia pagato l’equivalente in denaro del bene da restituire.

Se il donatario ha eseguito trasferimenti parziali e successivi, l’azione deve essere proposta seguendo l’ordine cronologico dei trasferimenti partendo dall’ultimo (art. 563 c. 2 c.c. ante L. 182/2025).

Il legittimario può invece chiedere la restituzione dei beni mobili solo se non si sono verificati gli effetti del possesso in buona fede (art. 563 c. 2 secondo periodo c.c. ante L. 182/2025).

L’azione di riduzione è lo strumento con cui i legittimari, lesi da testamento o donazioni, chiedono la reintegrazione della propria quota di riserva, facendo dichiarare l’inefficacia, totale o parziale, delle disposizioni che eccedono la disponibile.

Essa si articola in tre passaggi:

– riduzione delle disposizioni lesive;

– restituzione verso beneficiari (eredi/legatari/donatari);

– restituzione verso terzi acquirenti (oggi fortemente ridimensionata per i beni donati).

La dottrina e la giurisprudenza qualificano l’azione di riduzione come azione costitutiva: le disposizioni lesive rimangono valide ed efficaci finché il legittimario non agisca vittoriosamente e il legittimario pretermesso non è considerato erede sino al successo dell’azione di riduzione, e non può promuovere azione di divisione prima di tale momento.

2.2 Reintegrazione in natura e in denaro

Tradizionalmente, la reintegrazione avviene in natura, con subentro del legittimario nella comunione ereditaria o nei singoli beni oggetto di disposizioni lesive, salvo diverso accordo o casi particolari previsti dall’art. 560 c.c. che disciplina le ipotesi in cui, riducendo legati o donazioni di immobili, il legittimario ha diritto, in via preferenziale, a una porzione del bene; ove non sia possibile una separazione comoda, si applicano meccanismi di attribuzione integrale del bene con conguagli.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 17 giugno 2026 n. 20396, ha recentemente ribadito che: “Al di fuori dell’ipotesi in cui la reintegrazione in denaro del legittimario leso sia frutto di una concorde volontà delle parti o scaturisca dallo scioglimento della comunione secondo le modalità indicate nell’art. 560 c.c., l’inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, quale conseguenza dell’utile esperimento dell’azione di riduzione, determina il subentro del legittimario nella comunione ereditaria (ove la disposizione mortis causa non abbia ad oggetto appositi beni), oppure nella comunione dei singoli beni costituenti oggetto di attribuzioni specifiche (a titolo di legato) e, quindi, comporta senz’altro che la reintegrazione debba avvenire, di regola, in natura”.

La riforma del 2025 sembrerebbe non eliminare questi principi, ma coordinarli con il nuovo assetto obbligatorio per i beni di provenienza donativa già trasferiti a terzi acquirenti.

3. Passaggio da tutela reale a tutela prevalentemente obbligatoria

Prima della L. 182/2025, attraverso il combinato disposto degli artt. 561 e 563 c.c. nel testo previgente, il legittimario, dopo aver ottenuto la riduzione contro il donatario, poteva chiedere la restituzione in natura dei beni al donatario, ovvero, se il bene era stato alienato, agire con azione di restituzione reale anche contro i terzi acquirenti, entro 20 anni dalla trascrizione della donazione, con complessi rapporti con la trascrizione (art. 2652, n. 8 c.c.) e i termini decennali.

Per i beni immobili e mobili registrati, in linea generale, i beni restituiti erano liberi da pesi e ipoteche costituiti da legatario o donatario, salvo regole sulla trascrizione.

Dopo l’intervento del 2005, se la riduzione era chiesta dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione, pesi e ipoteche rimanevano efficaci, ma il donatario doveva compensare in denaro i legittimari per il minor valore, purché l’azione fosse esercitata entro 10 anni dall’apertura della successione.

La tutela del legittimario era quindi fortemente reale, ma questo comportava un’incertezza prolungata per terzi acquirenti e banche, che rischiavano la perdita del bene o l’inefficacia delle garanzie anche a distanza di molti anni e difficoltà nella circolazione dei beni donati e nell’accesso al credito ipotecario.

Dal 18 dicembre 2025, la L. 182/2025 ha modificato profondamente la disciplina.

Anzitutto la riduzione della donazione non pregiudica i terzi acquirenti a titolo oneroso dei beni immobili donati, salvo trascrizione anteriore della domanda di riduzione e il legittimario resta titolare di un credito verso il donatario, pari al valore necessario a reintegrare la quota di riserva.

Inoltre, l’azione di restituzione del bene donato contro i terzi acquirenti a titolo oneroso viene eliminata per le successioni cui si applica il nuovo regime.

In caso di insolvenza (totale o parziale) del donatario l’avente causa a titolo gratuito (non quello a titolo oneroso) può essere chiamato a compensare in denaro i legittimari, ma solo nei limiti del vantaggio conseguito.

Questa impostazione vale anche per i beni mobili registrati e non registrati.

Ne consegue che il legittimario non può più “riprendersi la casa dal terzo acquirente in buona fede”, ma ha un diritto di credito verso il donatario (ed eventualmente verso l’avente causa gratuito insolvente), mentre il terzo acquirente a titolo oneroso vede consolidato il proprio acquisto, salvo l’ipotesi di domanda di riduzione trascritta prima dell’acquisto.

3.1 Esempio pratico di passaggio da tutela reale a obbligatoria

Donazione nel 2016 da Tizio al figlio Caio di un immobile.

Tizio muore nel 2027, lasciando anche un altro figlio, Sempronio, legittimario leso.

Caio nel 2020 ha venduto l’immobile a Mevia, che ha iscritto ipoteca a favore di una banca.

Nel regime previgente (successioni aperte prima del 18.12.2025, con condizioni rispettate), Sempronio, vittorioso in riduzione, poteva, a certe condizioni, agire contro Mevia per la restituzione dell’immobile, con effetti anche sull’ipoteca, salvo le eccezioni legate al decorso dei 20 anni e alle regole sulla trascrizione.

Nel nuovo regime (successione aperta nel 2027) la riduzione della donazione non pregiudica Mevia, terza acquirente a titolo oneroso, se la domanda di riduzione non è stata trascritta prima del suo acquisto e Sempronio ha un credito in denaro verso Caio pari al valore necessario a reintegrare la sua quota di legittima. Se Caio è insolvente, potrà agire verso un eventuale avente causa gratuito da Caio, nei limiti del vantaggio da questi ricevuto, ma non verso Mevia.

4. Pesi, ipoteche e garanzie sui beni donati (nuovo art. 561 c.c.)

Per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025, continua ad applicarsi la disciplina anteriore: i beni immobili e mobili registrati restituiti in conseguenza della riduzione devono essere restituiti al legittimario liberi da ogni peso e ipoteca di cui il legatario o il donatario li aveva gravati, salve le regole sulla trascrizione.

Tuttavia, se la riduzione è chiesta dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione, pesi e ipoteche restano efficaci; in tal caso, se la domanda è proposta entro 10 anni dall’apertura della successione, il donatario deve compensare in denaro i legittimari per il minor valore dei beni. Questa impostazione valorizzava la liberazione del bene a favore del legittimario, ma creava forte incertezza per creditori ipotecari e terzi.

Dal 18 dicembre 2025, per le successioni cui si applica il nuovo regime i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti necessari a integrare la quota di riserva, fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione.

La stessa disciplina si applica alle garanzie su beni mobili registrati e, con adattamenti, ai beni mobili non registrati.

In altre parole, il legittimario riceve il bene “con l’ipoteca sopra” (o non lo riceve affatto se già trasferito a terzi), ma viene compensato in denaro dal donatario per la diminuzione di valore dovuta al peso e l’ipoteca o la garanzia a favore della banca resta ferma, migliorando la certezza del credito.

4.1 Esempio pratico

Donazione di immobile nel 2026 da Tizio a Caio.

Caio nel 2027 iscrive ipoteca a favore di una banca.

Tizio muore nel 2028; il figlio Sempronio è leso nella legittima e ottiene la riduzione.

Oggi (nuovo art. 561 c.c.) l’immobile, se ancora in capo a Caio, è restituito a Sempronio gravato dall’ipoteca e Caio deve pagare a Sempronio un conguaglio in denaro per il minor valore dell’immobile ipotecato rispetto al valore libero, nei limiti necessari a reintegrare la quota di riserva. La banca conserva integralmente la propria garanzia.

5. Coordinamento con collazione e art. 562 c.c.

La collazione comporta il conferimento all’asse ereditario delle liberalità ricevute in vita dai soggetti tenuti (figli, loro discendenti, coniuge, e oggi anche parti di unione civile), per assicurare equità nella divisione.

L’obbligo di collazione sorge automaticamente tra coeredi e riguarda donazioni dirette e indirette.

Quando una donazione è contemporaneamente soggetta a collazione e lesiva della legittima, l’azione di riduzione e la collazione possono operare congiuntamente: la riduzione reintegra la legittima, la collazione redistribuisce l’eventuale eccedenza (disponibile).

La riforma del 2025 interviene sul modo in cui il legittimario può concretamente ottenere beni in natura in presenza di donazioni lesive, specialmente se i beni sono stati gravati o trasferiti a terzi.

Se il bene donato è ancora in capo al donatario, la riduzione continua a poter condurre a una restituzione in natura, ma gravata da pesi e garanzie, con conguaglio in denaro.

Se il bene è stato alienato a terzi a titolo oneroso, il legittimario non può più ottenerne la restituzione, ma solo il valore (credito), sicché la collazione opererà sul valore e non necessariamente sul bene fisico.

L’art. 560 c.c. continua a privilegiare, ove possibile, la soddisfazione in natura del legittimario nelle ipotesi di riduzione di legati o donazioni immobiliari, ma la riforma limita la possibilità di estendere questa tutela ai terzi acquirenti.

5.1 Esempio pratico di coordinamento tra collazione e riduzione

Tizio dona nel 2026 a Caio un immobile di valore 300;

L’asse residuo al momento della morte (2028) è 100;

Tizio lascia Caio e Sempronio, entrambi legittimari.

La massa di calcolo è 400 e la legittima complessiva (per semplicità) è 2/3, cioè 266, ciascuno 133. Caio ha già ricevuto 300 in donazione, mentre Sempronio nulla.

La donazione è lesiva e soggetta a collazione e la riduzione sacrifica Caio nei limiti necessari a riportare la sua posizione entro legittima + disponibile.

Se l’immobile è ancora in capo a Caio, il bene potrà essere oggetto di comunione tra coeredi, con applicazione dell’art. 560 c.c. per la divisione in natura o con conguagli.

Se, invece, Caio ha venduto l’immobile a terzi, Sempronio otterrà un credito verso Caio e la collazione avverrà sul valore con la conseguenza che la divisione si farà tenendo conto di tale credito, senza coinvolgere il terzo acquirente.

6. Nuovo art. 563 c.c.: effetti della riduzione della donazione verso terzi

Prima della riforma, l’art. 563 c.c. prevedeva che, se il donatario aveva alienato il bene, il legittimario, vittorioso in riduzione, potesse agire con azione di restituzione reale contro i terzi acquirenti, entro 20 anni dalla trascrizione della donazione, con complessi rapporti con la trascrizione della domanda di riduzione (art. 2652, n. 8 c.c.).

L’azione aveva natura reale e colpiva ogni subacquirente nella catena dei trasferimenti.

Il coniuge o i parenti in linea retta potevano notificare e trascrivere un atto di opposizione alla donazione per sospendere il decorso del termine ventennale.

Il nuovo testo dell’art. 563 c.c., dispone che la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario abbia alienato gli immobili donati, salvo il disposto dell’art. 2652, primo comma, n. 1 c.c. (priorità della trascrizione della domanda di riduzione).

Resta poi fermo l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari nei limiti necessari a integrare la quota di riserva ed infine, in caso di insolvenza del donatario, è obbligato a compensare in denaro il legittimario solo l’avente causa a titolo gratuito dal donatario, e solo nei limiti del vantaggio conseguito.

Analoga disciplina si applica ai beni mobili iscritti in pubblici registri e, con adattamenti, ai beni mobili non registrati.

La conseguenza di quanto sopra è che il legittimario non può più agire in restituzione reale contro gli acquirenti a titolo oneroso dei beni donati (salvo l’ipotesi in cui la domanda di riduzione sia stata trascritta prima dell’acquisto del terzo, che rientra nel meccanismo dell’art. 2652 c.c.).

La sua tutela è centrata su un diritto di credito verso il donatario, con eventuale estensione all’avente causa gratuito insolvente.

La riforma estende la logica di tutela obbligatoria anche ai beni mobili: per i beni mobili registrati (auto, natanti, aeromobili), le garanzie e i pesi costituiti dal donatario restano efficaci e per i beni mobili non registrati, restano efficaci i pesi e le garanzie costituiti dal donatario, con obbligo di conguaglio in denaro per il minor valore.

7. Modifiche all’art. 2652 c.c.: trascrizione delle domande di riduzione

In base al combinato disposto di cui agli artt. 561, 563 e 2652 c.c. nel testo precedente, l’azione di riduzione era opponibile agli acquirenti di diritti a titolo oneroso dall’erede, legatario o donatario in base a regole di priorità della trascrizione, con un termine di 10 anni dall’apertura della successione (art. 2652, n. 8 c.c. previgente) e l’acquisto del terzo si consolidava solo dopo il decorso di questo termine, se la domanda di riduzione non era stata trascritta prima.

La riforma del 2025 ha modificato l’art. 2652 c.c.: l’azione di riduzione è oggi opponibile ai terzi acquirenti a titolo oneroso dall’erede o dal legatario per tre anni dall’apertura della successione e dopo tre anni, opera il principio della priorità della trascrizione tra domanda di riduzione e atto di acquisto del terzo. Pertanto, se la domanda è trascritta prima dell’acquisto, la sentenza di riduzione è opponibile al terzo, mentre se l’acquisto è trascritto prima della domanda (e sono trascorsi i tre anni), il terzo è garantito.

Per i beni di provenienza donativa, il nuovo art. 563 c.c. esclude comunque la possibilità di agire in restituzione contro i terzi acquirenti a titolo oneroso, salvo la particolare ipotesi di domanda di riduzione trascritta prima dell’acquisto (che può incidere sulla posizione del donatario e del suo avente causa).

Come visto, si riduce da 10 a 3 anni il periodo di massima esposizione del terzo acquirente alle conseguenze della riduzione e trascorso il triennio, il terzo che abbia trascritto per primo è sostanzialmente al riparo dagli effetti della riduzione, rafforzando la sicurezza dei traffici.

8. Modifiche all’art. 2690 c.c.: beni mobili iscritti in pubblici registri

La riforma ha toccato anche l’art. 2690 c.c., in coerenza con l’obiettivo di limitare l’inefficacia delle donazioni ridotte sugli acquisti di beni mobili registrati da parte di terzi a titolo oneroso, specialmente quando l’acquisto avviene dall’erede o dal legatario.

Anche per i beni mobili registrati si rafforza la tutela del terzo acquirente a titolo oneroso, coordinando le regole sulla trascrizione delle domande di riduzione e sugli effetti delle sentenze.

In sintesi, per i beni mobili iscritti in pubblici registri l’inefficacia derivante dalla riduzione tende a essere limitata agli acquisti dall’erede o dal legatario, con protezione più ampia per i terzi acquirenti a titolo oneroso che abbiano trascritto o iscritto il proprio titolo in buona fede e nel rispetto della priorità delle formalità pubblicitarie.

9. Regime transitorio (art. 44, comma 2, L. 182/2025)

Come già evidenziato la nuova disciplina dell’azione di riduzione e degli effetti della donazione si applica alle successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025. Per le successioni apertesi prima di tale data, continuano a trovare applicazione le norme previgenti, ma solo se ricorrono determinate condizioni e per un periodo limitato.

Per le successioni anteriori al 18 dicembre 2025, le norme previgenti (compresa la possibilità di azione di restituzione contro gli aventi causa dal donatario) continuano ad applicarsi quando la domanda di riduzione è stata notificata e trascritta prima dell’entrata in vigore della riforma oppure è stata notificata e trascritta entro 6 mesi dall’entrata in vigore (cioè entro il 18 giugno 2026) oppure ancora quando entro lo stesso termine di 6 mesi è stato notificato e trascritto un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, che la riforma equipara, ai soli fini del regime transitorio, all’esercizio dell’azione.

In presenza di tali atti, il legittimario mantiene la possibilità di proporre azione di restituzione contro gli aventi causa dal donatario secondo la disciplina previgente (es. termine ventennale, ecc.).

Se, invece, in una successione aperta prima del 18 dicembre 2025, non è stata notificata e trascritta domanda di riduzione prima dell’entrata in vigore della riforma, né entro i 6 mesi successivi e non è stato notificato e trascritto, entro lo stesso termine, nemmeno un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, allora, decorsi i 6 mesi (quindi, in linea di principio, dal 19 giugno 2026) troverà applicazione la nuova disciplina anche a tali successioni pregresse e non sarà più possibile esperire l’azione di restituzione contro gli aventi causa dal donatario, neppure con riferimento alle successioni anteriori.

Il legittimario avrà solo una tutela obbligatoria, con diritto di credito verso il donatario (ed eventuale avente causa gratuito insolvente).

Esempio pratico del regime transitorio

Tizio muore nel 2023, dopo aver donato nel 2010 un immobile al figlio Caio. L’altro figlio, Sempronio, è legittimario leso. Alla data del 18 dicembre 2025, Sempronio non ha ancora agito.

Scenario A – Sempronio agisce entro 18 giugno 2026.

Notifica e trascrive la domanda di riduzione nel febbraio 2026 e pertanto si applica la disciplina previgente: Sempronio potrà, ricorrendone i presupposti, agire in restituzione reale anche contro terzi acquirenti dal donatario, entro il termine ventennale e nel rispetto delle regole di trascrizione.

Scenario B – Sempronio non agisce entro 18 giugno 2026.

In questo caso, trascorsi i 6 mesi, si applica il nuovo regime anche alla successione del 2023.

Sempronio non potrà più agire in restituzione contro gli aventi causa dal donatario; avrà solo un credito di valore verso Caio (ed eventuale avente causa gratuito insolvente).

10. Tabella riepilogativa

Profilo

Regime previgente (prima L. 182/2025)

Nuovo regime (dopo L. 182/2025)

Natura tutela legittimari in caso di donazioni lesive

Prevalentemente reale: azione di restituzione contro donatario e terzi acquirenti (entro 20 anni, con limiti di trascrizione)

Prevalentemente obbligatoria: credito in denaro verso donatario; verso avente causa gratuito solo in caso di insolvenza e nei limiti del vantaggio

Effetti su terzi acquirenti a titolo oneroso di immobili donati

Esposti all’azione di restituzione, salvo decorso termini e priorità trascrizione

In linea di massima protetti: la riduzione non li pregiudica, salvo domanda di riduzione trascritta prima dell’acquisto (art. 2652 c.c.)

Pesi e ipoteche su beni restituiti

In principio cancellati; restano efficaci solo se riduzione dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione, con obbligo di conguaglio

Sempre efficaci anche in caso di riduzione; il donatario deve corrispondere un conguaglio in denaro per il minor valore del bene

Beni mobili e mobili registrati

Possibile restituzione reale anche verso terzi, con applicazione analogica e regole di pubblicità

Stessa logica degli immobili: tutela obbligatoria, pesi e garanzie restano efficaci, con conguaglio in denaro

Termine opponibilità azione di riduzione ex art. 2652 c.c.

10 anni dall’apertura della successione (vecchio n. 8)

3 anni dall’apertura della successione; dopo, prevale la priorità della trascrizione tra domanda e atto del terzo

Regime transitorio per successioni anteriori al 18.12.2025

–

Vecchio regime solo se domanda di riduzione o atto di opposizione notificati e trascritti prima o entro 6 mesi; altrimenti, applicazione del nuovo regime con esclusione dell’azione di restituzione contro gli aventi causa

11. Conclusioni

Alla luce dell’art. 44 L. 182/2025, il sistema di tutela dei legittimari in presenza di donazioni è stato profondamente ripensato.

Si è passati da una tutela incentrata sul recupero materiale del bene (azione di restituzione contro donatario e terzi) a una tutela fondata su un credito di valore verso il donatario, con coinvolgimento residuale dell’avente causa gratuito solo in caso di insolvenza.

Gli effetti sono la stabilizzazione della circolazione poichè i terzi acquirenti a titolo oneroso, soprattutto di immobili e beni mobili registrati, sono oggi molto più protetti, sia per l’eliminazione dell’azione di restituzione, sia per la riduzione a tre anni del periodo di massima esposizione derivante dalla trascrizione delle domande di riduzione; la conservazione delle garanzie: pesi, ipoteche e garanzie costituiti dal donatario sui beni oggetto di riduzione restano efficaci; il sacrificio si sposta sul donatario, che deve compensare i legittimari per il minor valore del bene.

In ogni caso, l’azione di riduzione resta il fulcro della tutela dei legittimari e mantiene natura costitutiva; la collazione continua a operare, in coordinamento con la riduzione, per riequilibrare i rapporti tra coeredi, spesso sul valore anziché sul bene fisico quando questo è ormai consolidato in capo a terzi.

Quanto al regime transitorio, quest’ultimo si configura stringente: per le successioni anteriori al 18 dicembre 2025, la possibilità di continuare a utilizzare la potente azione di restituzione contro gli aventi causa dal donatario è subordinata all’iniziativa tempestiva dei legittimari (domanda di riduzione o atto di opposizione notificati e trascritti entro 6 mesi); in difetto, anche le situazioni pregresse sono attratte nel nuovo sistema, con esclusione della tutela reale.

In sintesi, oggi il legittimario è meno forte sul piano reale ma più compatibile con le esigenze del mercato: non può facilmente spossessare il terzo acquirente o travolgere le garanzie reali, ma dispone di un diritto di credito robusto nei confronti del donatario (e, in parte, dell’avente causa gratuito), destinato a essere fatto valere in un contesto di rapporti patrimoniali più certi e bancariamente “finanziabili”.

Bibliografia

[1] Memento Famiglia e successioni — SUCCESSIONI / Tutela dell’eredità e degli eredi / Azioni a tutela dei legittimari

[2] Memento Contratti — CONTRATTI / Donazione / Rapporti con la successione / Morte del donante / Lesione dei legittimari

[3] Codice Civile Commentato diretto da Fabrizio Di Marzio — Codice Civile – art. 561 – Restituzione degli immobili.

[4] Memento Famiglia e successioni — SUCCESSIONI / Tutela dell’eredità e degli eredi / Azioni a tutela dei legittimari / Restituzione richiesta agli eredi, ai legatari o ai donatari / Beni immobili e mobili registrati

[5] Memento Famiglia e successioni — DONAZIONI / Donazioni / Rapporti con la successione / Morte del donante / Lesione dei legittimari

[6] Codice Civile Commentato diretto da Fabrizio Di Marzio — Codice Civile – art. 553 – Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari.

[7] Codice Civile Commentato diretto da Fabrizio Di Marzio — Codice Civile – art. 560 – Riduzione del legato o della donazione d’immobili.

[8] Codice Civile Commentato diretto da Fabrizio Di Marzio — Codice Civile – art. 737 – Soggetti tenuti alla collazione .

[9] Memento Famiglia e successioni — SUCCESSIONI / Tutela dell’eredità e degli eredi / Azioni a tutela dei legittimari / Restituzione richiesta ai terzi

[10] Codice Civile Commentato diretto da Fabrizio Di Marzio — Codice Civile – art. 563 – Effetti della riduzione della donazione .