Il consenso informato come “atto cooperativo”. (Cass. civ., sez. III, 28 aprile 2025, n. 11180).

22 Ott , 2025 - COFFEE BREAK,DOCUMENTI,NEWS CAMERA CIVILE,VARIE

Sentenza Cass. civ., sez. III, 28 aprile 2025, n. 11180

1. Il caso: l’omissione anamnestica come causa esclusiva del danno*

La decisione affronta una delle questioni più delicate della responsabilità medica: *il ruolo attivo del paziente nella fase preoperatoria*.
Il ricorrente, colpito da gravi postumi invalidanti a seguito di un’emorragia intraoperatoria, aveva imputato la causa alla negligenza del chirurgo e alla carente raccolta dei dati anamnestici. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato questa impostazione, affermando che la *responsabilità non può gravare sul medico* quando l’errore deriva da *informazioni taciute dal paziente*.

2. Il principio di cooperazione nel rapporto medico–paziente*

Il rapporto terapeutico è fondato su una *cooperazione bilaterale*: il medico deve indagare diligentemente, ma il paziente è tenuto a fornire informazioni veritiere e complete.
La Corte richiama implicitamente il *principio di autoresponsabilità* e il dovere di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), affermando che: “il paziente deve riferire spontaneamente le patologie gravi o i trattamenti farmacologici in corso, anche se non specificamente sollecitato”.

Questa posizione si ricollega alla giurisprudenza che tende a riconoscere al paziente un ruolo attivo nel processo diagnostico e terapeutico, superando l’idea di una passività totale (v. Cass. 26426/2020 e Cass. 20904/2013).

3. L’anamnesi come atto cooperativo*

La Corte precisa che non è ragionevole pretendere che il medico elenchi *tutte le possibili patologie e farmaci* nella fase preoperatoria: sarebbe un onere impossibile e contrario al principio di proporzionalità.
Pertanto, l’anamnesi diventa un *atto di cooperazione*: il medico deve porre domande pertinenti, ma il paziente deve completarle con informazioni spontanee, soprattutto su eventi di rilievo (come un’ischemia cerebrale o l’uso di anticoagulanti).

4. La responsabilità medica e l’art. 1227 c.c.*

Il ragionamento della Corte si fonda, di fatto, sull’art. *1227 c.c.* (concorso del fatto colposo del creditore), che riduce o esclude la responsabilità del debitore se il danno è stato causato anche dal comportamento negligente del creditore — qui, *il paziente*.
In questo caso, l’omissione anamnestica è stata valutata come *causa esclusiva dell’evento lesivo*, escludendo ogni colpa medica.
Ne deriva una distinzione importante:

Mancata informazione medica → responsabilità del sanitario;
Omissione informativa del paziente → esclusione o riduzione della responsabilità.

5. Consenso informato e verità anamnestica*

Sebbene la decisione non riguardi direttamente il consenso informato, essa lo tocca indirettamente.
Il consenso informato, infatti, presuppone *una comunicazione bidirezionale*: il medico informa, ma il paziente collabora.
Se il paziente *nasconde informazioni essenziali, egli compromette la validità stessa del processo informativo e del consenso. In tal senso, la Cassazione valorizza la **verità anamnestica* come elemento imprescindibile di una medicina contrattuale corretta.

6. Implicazioni pratiche*

La sentenza n. 11180/2025 ha un valore fortemente operativo:

* invita i medici a documentare *con precisione le domande poste e le risposte ricevute* in sede anamnestica;
* impone ai pazienti una maggiore *diligenza informativa*, pena la perdita di tutela risarcitoria;
* rafforza il principio di *equilibrio relazionale* nel contratto di cura, evitando che la responsabilità medica si trasformi in una garanzia oggettiva.

7. Valutazione conclusiva*

La Corte adotta una posizione equilibrata e moderna, che risponde a una tendenza europea verso la *“responsabilità condivisa”* nel rapporto sanitario.
Il principio affermato — secondo cui il paziente deve riferire spontaneamente le patologie gravi e i trattamenti in corso — costituisce oggi una *linea guida interpretativa di rilievo*, specie nei giudizi di malpractice legati a omissioni anamnestiche.

 


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